SICUREZZA SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE
Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica
Il 18 giugno 2011, l’ENTSO-E evidenziò al Commissario all’energia della Commissione Europea che il costante incremento di generazione fotovoltaica potrebbe portare a rilevanti criticità in riferimento alla sicurezza del sistema elettrico nazionale. A tale proposito è stata evidenziata l’esigenza di modificare le normative nazionali, eventualmente prevedendo piani di riprogrammazione degli impianti già esistenti.
Il CEI ha pubblicato la Norma CEI 0-21 evidenziando quanto richiesto dall’Autorità; tale Norma è già richiamata nel TICA (Testo Integrato delle Connessioni Attive) e nel TIC quale riferimento per la connessione degli impianti di produzione e impianti di prelievo alle reti di bassa tensione.
Con lettera del 10 novembre 2011 Terna ha trasmesso all’Autorità proposte e osservazioni degli operatori interessati e Terna stessa: viene evidenziato che il campo di applicazione del documento debba essere necessariamente esteso a tutti gli impianti fotovoltaici, sia che si tratti di impianti nuovi, sia di impianti già connessi alla rete.
Il 22 febbraio 2012, Terna trasmette all’Autorità le prestazioni tecniche nei confronti degli impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione che risultano coerenti con quanto già previsto dalla Norma CEI 0-21.
In modo da non pregiudicare la qualità del servizio elettrico e garantire la sicurezza sulla rete di distribuzione, vengono modificate le regolazioni delle protezioni di interfaccia al fine di assicurare il funzionamento degli impianti di produzione nell’intervallo di frequenza 47,5 Hz – 51,5 Hz, anziché il precedente intervallo 49,5 Hz – 50,5 Hz per la rete BT (Bassa Tensione) e 49,7 Hz – 50,3 Hz per la rete MT (Media Tensione).
Gli inverter attualmente in commercio o utilizzati negli impianti di produzione già connessi alla rete BT non sono oggi in grado di garantire il comportamento previsto dall’allegato A70 (trasmesso all’AEEG da Terna) nei transitori di frequenza e tensione. Infatti i sistemi protezione di interfaccia installati sugli impianti di produzione connessi alla rete BT e oggi in commercio non sono in grado di supportare due diverse soglie di minima e massima frequenza. In ogni caso è possibile modificare le attuali soglie tramite un intervento in loco generalmente eseguibile dall’installatore.
L’Autorità con la Deliberazione 8 marzo 2012 – 84/2012/R/EEL definisce le modalità e tempistiche, nel caso di impianti che vengono connessi alle reti di bassa e media tensione e che entrano in esercizio in data successiva al 31 marzo 2012, rispetto le prescrizioni dell’Allegato A70 e della Norma CEI 0-21.
Le imprese distributrici dovranno vigilare sul rispetto di quanto previsto nell’Allegato A70 e Norma CEI 0-21, sottoponendo ai richiedenti un contratto per la connessione conforme e raccogliendo specifica documentazione di conformità prevista.
Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW connessi o da connettere alla rete MT già in esercizio o che entrano in esercizio entro il 31 marzo 2012, i produttori dovranno adeguare gli impianti secondo le prescrizioni dell’Allegato A70 al Codice di rete entro il 31 marzo 2013. A tale proposito l’Autorità valuterà gli interventi nei confronti dei soggetti che avendone l’obbligo non hanno completato gli adeguamenti entro il 31/03/2013.
Le imprese distributrici sono tenute ad inviare ai produttori, entro due mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, il relativo regolamento di esercizio aggiornato. Successivamente, entro quattro mesi dalla data di ricevimento del regolamento di esercizio firmato dal produttore, il Distributore effettuerà un sopralluogo per verificare l’adeguamento.
I produttori che inviano entro il 30 giugno 2012, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti, se l’impianto era tenuto alla corresponsione del CTS, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza (art. 40 del TIQE 2012-2015) hanno diritto, a un premio pari a:
- a) 2.000 € à impianto entrato in esercizio in data antecedente dell’entrata in vigore della Guida CEI 82-85;
- b) 5.000 € à impianto entrato in esercizio a seguito dell’entrata in vigore della Guida CEI 82-85.
Per coloro che inviano nel periodo compreso fra il 1 luglio e il 31 ottobre 2012 la stessa documentazione hanno diritto ad un premio pari a quello di cui sopra (lettere a) o b)) moltiplicato per un coefficiente pari a:
- I) 0,8 se comunicazione inviata entro luglio;
- II) 0,6 se comunicazione inviata entro agosto;
- III) 0,4 se comunicazione inviata entro settembre;
- IV) 0,2 se comunicazione inviata entro ottobre;
Il premio verrà erogato dall’impresa distributrice entro due mesi dalla data ricevimento della comunicazione.
Quanto sopra riportato è pubblicato sul sito dell’Autorità www.autorita.energia.it.