FOTOVOLTAICO IN CONTINUA EVOLUZIONE

FOTOVOLTAICO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Smaltimento dei pannelli e prescrizioni antincendio

 
SMALTIMENTO DEI PANNELLI

A decorrere dal 1 luglio 2012, come specificato nel IV conto energia, diventa obbligatorio lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici: produttori o importatori devono infatti garantire la corretta gestione del fine vita dei moduli. In particolare i soggetti responsabili degli impianti che entreranno in esercizio dopo il 30 giugno 2012, saranno tenuti a trasmettere al GSE il certificato attestante l’adesione del produttore ai sistemi per il riciclo dei moduli.

Si ritiene che due siano le regole fondamentali per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici:

  1. TRACCIABILITA’ à i moduli immessi sul mercato dovranno essere correttamente tracciati in modo che risulti veloce e facile conoscere anche dopo l’installazione, l’esatto luogo e posizione degli stessi.
  2. GARANZIA FINANZIARIA à i moduli devono essere assicurati anche dopo molti anni dall’installazione, in modo vi siano sufficienti fondi per il riciclo, anche in caso il produttore dovesse cessare la propria attività.

Le regole sono importanti anche per evitare che i costi per la gestione del fine vita dei moduli ricadano sulla collettività, che attraverso la bolletta elettrica ha già dato e continua a dare il proprio contributo per gli incentivi sullo sviluppo del fotovoltaico.

 

PRESCRIZIONI ANTICENDIO

In materia di installazione di impianti fotovoltaici ed in particolare in riferimento alle disposizioni di prevenzione degli incendi sono state emanate da parte del Ministero dell’Interno tre circolari rispettivamente negli anni 2010, 2011 e 2012. Presteremo attenzione all’ultima: circolare n. 6334 del 04/05/2012.

Le disposizioni di prevenzione incendi si applicano agli impianti fotovoltaici posti a servizio di attività soggette al controllo di cui al DPR 151/2011. È richiesta l’istituzione di una pratica con il locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco; in caso l’installazione dell’impianto fotovoltaico non comporti un aggravio delle attuali condizioni di sicurezza, occorre in ogni caso presentare la SCIA in modo da aggiornare la pratica di prevenzione esistente.

Gli impianti esistenti posti in funzione:

  • prima del 07/02/2012 e dopo il 07/10/2011 à sono tenuti ad adempiere a quanto riportato nel DPR 151/2011 ed essere conformi alle prescrizioni delle circolari precedenti;
  • prima del 07/10/2011 e dopo il 26/03/2010 à sono tenuti ad applicare quanto riportato nella prima circolare n. 5158;
  • prima del 26/03/2010 à non sono soggetti a prescrizioni antincendio specifiche.


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