ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI ETICHETTATURA ENERGETICA

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI ETICHETTATURA ENERGETICA

D.lgs 104/2012 uno strumento in più per scegliere prodotti ad alta efficienza energetica

 

Con il D.lgs 104/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.168 del 20 luglio, viene recepita la Direttiva Europea 2010/30/EU in merito all’obbligo di etichettatura energetica per tutti i prodotti correlati al consumo di energia.

In particolare  il decreto si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia; viceversa non si applica:

1.      ai prodotti usati;

2.      ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone;

3.      alla piastrina, o l’equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.

 

Differentemente dalla normativa finora vigente, il cui ambito di applicazione era limitato agli elettrodomestici di maggiore diffusione, il decreto in oggetto estende a tutti i fornitori l’obbligo di etichettatura energetica e una scheda del prodotto o del servizio indicanti il consumo di energia.

La normativa non riguarda solamente la vendita all’interno di locali commerciali ma il commercio elettronico e la vendita a distanza.

 

Il decreto definisce il cosiddetto prodotto connesso con l’energia come qualsiasi bene che abbia un impatto diretto o meno sul consumo energetico: l’ambito di applicazione non è riferito solo a prodotti che consumano energia ma anche quelli adibiti alla conservazione dell’energia durante l’uso, come ad esempio serramenti, infissi e cappottature.

 

Inoltre, con riferimento agli appalti pubblici, il decreto stabilisce che se un prodotto è contemplato da un atto delegato, le amministrazioni aggiudicatrici contratti, forniture o servizi “acquistano dove possibile soltanto prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe energetica”, salvo casi cui prevalgono diverse esigenze di efficienza.


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