FOTOVOLTAICO – DETRAZIONE DEL 50%

FOTOVOLTAICO – DETRAZIONE DEL 50%

Attesa di chiarimenti sulla detrazione

 

Con l’entrata in vigore del Testo unico delle imposte sui redditi dal 01 ottobre 2012, e in seguito alle modifiche introdotte  dal Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 “Decreto crescita”, la detrazione fiscale prevista dall’articolo 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) è passata dal 36% al 50%, per le spese sostenute, entro il 30 giugno 2013, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare residenziale a favore di:

·         proprietari o nudi proprietari;

·         locatori o comodatari;

·         titolari di un diritto reale di godimento;

·         soci di cooperative divise e indivise;

·         soci delle società semplici;

·         imprenditori individuali per immobili residenziali da essi posseduti cioè immobili non rientranti tra i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa

Uno degli interventi agevolati risulta essere la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia di cui l’articolo 16-bis lettera h). Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici.

Dall’articolo 16-bis sorge  però il dubbio su quale documentazione presentare per attestare l’effettivo risparmio energetico nei casi di impianti fotovoltaici, in mancanza del quale si decade il beneficio. In attesa di chiarimenti, che dovrebbero arrivare in tempi brevi, il documento che al momento appare più adatto da fornire sembra essere l’attestato di certificazione energetica da cui risulti un’effettiva riduzione dei consumi.


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