DECRETO 28 DICEMBRE 2012: CERTIFICATI BIANCHI e INCENTIVAZIONE ENERGIA TERMICA RINNOVABILE

DECRETO 28 DICEMBRE 2012: CERTIFICATI BIANCHI e INCENTIVAZIONE ENERGIA TERMICA RINNOVABILE

Obiettivi di risparmio energetico nazionali e incentivazione produzione energia termica da fonti rinnovabili

 

Decreto 28 dicembre 2012: Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale degli anni dal 2013 al 2016.

Il presente decreto determina gli obiettivi quantitativi di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle società di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, approva le nuove schede tecniche proposte dall’ENEA, disciplina il trasferimento al GSE delle attività di gestione del meccanismo di certificazione, individua le modalità per ridurre tempi, adempimenti e introduce misure atte al potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi.

I soggetti obbligati sono i Distributori che nei due anni precedenti a quello in esame, abbiano connessi alla propria rete più di 50.000 clienti.

Gli obiettivi di risparmio energetico che devono essere perseguiti per il periodo 2013-2016 sono definiti:

a)   4,6 Mtep di energia primaria al 2013;

b)   6,2 Mtep di energia primaria al 2014;

c)   6,6 Mtep di energia primaria al 2015;

d)   7,6 Mtep di energia primaria al 2016.

Tali obiettivi fanno riferimento ai risparmi cumulati generati da interventi associati al rilascio dei certificati bianchi, energia da cogenerazione alto rendimento, interventi già realizzati che siano in grado di generare benefici.

I costi sostenuti per la realizzazione degli obblighi, trovano copertura, limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale. La copertura dei costi è effettuata in modo tale da riflettere l’andamento del prezzo dei certificati bianchi riscontrato sul mercato.

 

 

Decreto 28 dicembre 2012: Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

Il decreto in esame disciplina l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni atti ad incrementare l’efficienza energetica per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Sono ammessi agli incentivi le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati; il provvedimento definisce una soglia massima di spesa annua complessiva pari a 900 milioni di euro, di cui 200 destinati alle pubbliche amministrazioni.

Le misure di incentivazione sono sottoposte ad aggiornamento periodico con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Risultano incentivabili i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica per edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:

a)   isolamento termico di superfici opache;

b)   sostituzione di chiusure trasparenti;

c)   sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;

d)   installazione di sistemi di schermatura/ombreggiamento di chiusure trasparenti, fissi o mobili, non trasportabili;

e)   installazione di collettori solari termici;

f)    sostituzione di scaldacqua elettrici con quelli a pompa di calore;

Gli interventi realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti, accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

Gli incentivi per l’efficienza energetica consistono in un contributo pari al 40% della spesa ammissibile; sono previsti incentivi anche per la diagnosi energetica. L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici a uso pubblico, gli incentivi sono cumulabili con incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. L’incentivo ha una durata compresa fra 2 o 5 anni a seconda delle dimensioni e per il finanziamento sono previsti lievi incrementi alla tariffa gas (2%).

Per aver diritto agli incentivi del conto termico occorre attendere la scheda-modello che verrà fornita, entro 45 giorni dalla pubblicazione, dall’ENEA. Successivamente la scheda verrà pubblicata sul sito del GSE, che ha tempo 60 giorni a partire dal 3 gennaio (entrata in vigore del decreto).


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