E' divenuto operativo il Registro per gli operatori di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore e impianti fissi di protezione antincendio che contengono F-gas (gas fluorurati ad effetto serra).
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 2013 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Ambiente che istituisce il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, ai sensi dell'art. 13 del DPR 43/2012.
Il Registro è operativo presso il Ministero dell'ambiente ed è gestito dalle Camere di commercio competenti, capoluogo di regione.
Sono tenute ad iscriversi al Registro sia le persone impiegate alle dipendenze di imprese che le imprese stesse operanti nella sulle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e sistemi fissi di protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.
L'iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni dalla sua istituzione, a partire dal 12 febbraio 2013, ed è condizione necessaria per ottenere la certificazione.
L'iscrizione al Registro deve avvenire esclusivamente per via telematica tramite la compilazione e l'invio alle Camere di commercio competenti delle pratiche contenenti le informazioni previste dai modelli e dalle comunicazioni sotto riportate.
La Camera di Commercio competente rilascia per via telematica gli attestati di iscrizione al Registro nonché le visure dei certificati e degli attestati contenenti il numero di iscrizione al Registro.
La certificazione delle persone avviene a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti 303/2008, 304/2008, 305/2008 e 306/2008.
La certificazione delle imprese avviene sulla base del possesso di specifici requisiti (impiego di personale certificato, possesso di strumenti e procedure idonee etc.) secondo quanto riportato nell'allegato B.2.1 del DPR 43/2012.
Lo scorso 31 gennaio è stato approvato dal Consiglio dei Ministri anche il Decreto Legislativo (di cui si attende pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) che individua le sanzioni per le violazioni del Regolamento CE n.842/2006, in materia di riduzione dell'utilizzo di taluni gas fluorurati ad effetto serra.
In particolare, il Decreto Legislativo prevede sanzioni di tipo amministrativo che possono variare da 7.000 a 100.000 € per violazioni degli obblighi inerenti alle attività di contenimento delle perdite e recupero dei gas fluorurati dagli apparecchi di refrigerazione, condizionamento d'aria, sistemi antincendio e pompe di calore; sanzioni amministrative da 10.000 a 100.000 € per violazioni degli obblighi in merito alla formazione e certificazione del personale che tratta tali gas; sanzioni amministrative da 1.000 a 10.000 € in caso di mancata trasmissione entro i termini o in caso di incompletezza e inesattezza della relazione di cui all'articolo 6 del regolamento CE n.842/2006.
Sono inoltre previste sanzioni penali per la violazione degli obblighi relativi all'immissione in commercio di apparecchiature e prodotti contenenti questi gas fluorurati con arresto da 3 a 9 mesi o ammenda da 50.000 a 150.000 €.
Ulteriori informazioni in merito alle procedure di iscrizione sono disponibili sul sito http://www.fgas.it/.