EDIFICI ECOLOGICI – RECEPITA LA DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/UE

EDIFICI ECOLOGICI – RECEPITA LA DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/UE

Il Consiglio dei Ministri del 24/05/2013 ha dato il via libera al Decreto di recepimento della Direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia

 
La Direttiva 2010/31/UE impone agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti, assicurare la certificazione energetica e di disciplinare i controlli sugli impianti di climatizzazione e prevede che entro il 2021 tutte le nuove costruzioni siano “Edifici a Energia Quasi Zero”.


Per recepire la Direttiva 2010/31/UE, il nuovo Decreto modifica il
Dlgs 192/2005, emanato a suo tempo in attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, completando il quadro normativo nazionale in materia di prestazione energetica degli edifici.

 Il provvedimento adotta a livello nazionale una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tiene conto, tra l’altro, delle caratteristiche termiche dell’edificio, nonché degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda. Inoltre, vengono fissati i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi, ed i requisiti minimi si applicheranno agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti e saranno rivisti ogni 5 anni.

 

La metodologia di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica sono in fase di definizione e saranno inviati alla Commissione Europea entro la metà di giugno 2013.

Si introduce nella normativa italiana la definizione di “edifici a energia quasi zero”, ed entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero, mentre gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018.

 

Il Decreto trasforma l’‘attestato di certificazione energetica’ in ‘attestato di prestazione energetica’, da redigersi a cura di esperti qualificati e indipendenti, che fornirà raccomandazioni per il miglioramento delle performance energetiche, e sarà obbligatorio redigerlo in caso di costruzione, vendita o locazione e per tutti gli immobili della pubblica amministrazione.

Introdotte importanti sanzioni, ad esempio, il professionista abilitato che non rispetti i criteri e le metodologie previste rischierà una multa da 700 a 4.200 euro, mentre il direttore dei lavori che non presenterà al Comune l’asseverazione di conformità con l’attestato di qualificazione energetica sarà soggetto a multa da 1.000 a 6mila euro.


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