CHIARIMENTI SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Catasto e fiscalità – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
09/01/2014
Con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha
affrontato molteplici temi, di carattere catastale e fiscale, relativi agli
impianti fotovoltaici.
La materia riguarda tutti i soggetti
responsabili che detengono un impianto fotovoltaico, in quanto nella citata
circolare viene chiarito uno degli aspetti più contrastanti in materia.
In particolare si affrontano i
diversi casi nei quali far rientrare gli impianti fotovoltaici ai fini del
catasto e fisco, come nel caso particolare di immobili che ospitano impianti,
che rientrano nella categoria catastale “D/1" (opifici), la cui
rendita deve ricomprendere anche i pannelli.
Diversamente, non sussiste obbligo
di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come sua
variazione, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
- la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico
non supera 3 kW per ogni unità immobiliare servita;
- la potenza nominale complessiva in kW non è
superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti
comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che
sia installato al suolo o sia integrato a immobili già censiti al catasto
edilizio urbano;
- per le installazioni al suolo, il volume
individuato dall’intera area destinata all’intervento, comprensiva degli
spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici, e dall’altezza relativa
all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi è inferiore a 150 metri
cubi.
Dal punto di vista fiscale, gli
impianti fotovoltaici sono qualificati sulla base della loro rilevanza
catastale, considerandoli beni immobili quando sono
dichiarati in catasto, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità
di cui fanno parte.
La cessione di un impianto fotovoltaico qualificabile come bene mobile, effettuata nell’esercizio di
imprese o di arti e professioni, è imponibile ad IVA.
Per gli impianti qualificabili come
beni immobili, la disciplina IVA relativa alle cessioni e alle locazioni
immobiliari prevede invece, come noto, il regime di esenzione, rispetto al
quale sussistono, tuttavia, numerose e importanti eccezioni che tendono, anzi,
a prevalere sulla regola dell’esenzione.
In ogni caso a prescindere dalla
qualificazione dell’impianto quale bene mobile o immobile, l’aliquota IVA
applicabile in caso di imponibilità IVA, è quella intermedia, attualmente pari
al 10%.
Facendo un esempio, se l’impianto è
installato su un lastrico solare censito in catasto, sarà classificato nella
categoria fittizia “F/5”, con importanti conseguenze di carattere
fiscale in caso di trasferimento o di locazione.
Se invece l’impianto è privo di
autonomia catastale, va considerato come parte del fabbricato al quale appartiene,
e alla relativa cessione o locazione, si applica il trattamento previsto per le
pertinenze in relazione al regime del fabbricato.
Un
ulteriore importante tema affrontato nella citata circolare riguarda gli aspetti
relativi agli impianti fotovoltaici
realizzati su beni di terzi e a quelli acquisiti in leasing, con i conseguenti differenti profili fiscali in
materia di imposizione sui trasferimenti e sui redditi, sotto
quest’ultimo aspetto anche nell’ipotesi in cui la società che possiede l’impianto sia considerata “non operativa”.
Chiarezza
in fine viene fatta, in merito alla tariffa premio e alla tariffa omnicomprensiva. La tariffa premio deve essere
considerata quale contributo a fondo
perduto, che la pone al di fuori
del campo di applicazione dell’IVA, ma la rende imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap se percepita nell’esercizio di un’attività
commerciale, diversamente, la tariffa omnicomprensiva rappresenta un corrispettivo, sempre se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o di lavoro autonomo, è rilevante sia ai fini dell’IVA, che delle
imposte dirette e dell’Irap.