ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI TAGLIA BOLLETTE

ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI TAGLIA BOLLETTE

Definite le regole per PMI, SEU e sbilanciamenti

(30/10/2014)

Come previsto dal D.Lgs. 91/14, l'Autorità dell'Energia avvia l'applicazione del taglia bollette con tre provvedimenti relativi alle modifiche al Testo Integrato per definire i vantaggi alle PMI, gli oneri di sistema per i Seu/Riu/Seseu e agli impianti essenziali siciliani

La delibera 518/2014 prevede che dal 1° gennaio 2015 a tutti i clienti di media tensione e di bassa tensione, con potenza disponibile superiore ai 16,5 kW, vengano fatturati gli oneri generali, ossia le componenti tariffarie A e UC, in misura "ridotta".

Mentre in materia di Seu/Riu/Seeseu, il documento di consultazione 519/2014 introduce un periodo transitorio, a partire dal 1° gennaio 2015, con un sistema di maggiorazioni delle componenti fisse degli oneri generali, definito sulla base di condizioni medie differenziate per livello di tensione.

Tale orientamento permetterà di individuare una soluzione percorribile in tempi brevi, in grado di minimizzare gli interventi necessari sui sistemi di fatturazione, e dunque i costi per il sistema, evitando di approssimazioni, in quanto l'applicazione dell'articolo 24 (quota del 5% degli oneri generali sull'energia auto consumata) richiede non solo la disponibilità dei dati di misura relativa all'energia consumata, ma anche interventi di revisione dei sistemi di fatturazione.

Per i punti di prelievo in bassa tensione inclusi in Seu/Seeseu con potenza nominale superiore a 20 kW, i distributori maggioreranno le aliquote, espresse in centesimi di euro per punto di prelievo, relative alle componenti tariffarie A2, A3 e A5, sulla base di importi definiti e aggiornati dall'Autorità.

Per gli energivori in media tensione è prevista l'applicazione a conguaglio da parte della CCSE di un sistema di maggiorazione fissa calcolata a livello di singola impresa, in base ai dati di consumo rilevabili dalle dichiarazioni rese da tali imprese.

Grandi novità anche in tema di sbilanciamento delle fonti rinnovabili, infatti sulla base delle osservazioni giunte, L'AEEGSI ha deciso di scegliere la seconda opzione prospettata nel DCO 302/2014.

In particolare, vengono leggermente elevati gli scaglioni differenziati per fonte: quello per l'eolico passa dal 42% al 49%, quello del fotovoltaico dal 25% al 31%, quello dell'idro ad acqua fluente dall'1% al 8% (uguale  per le unità di produzione non rilevanti), quello della altre FER non programmabili (per lo più geotermiche) dall'1% all'1,5%.

Soglie che potranno essere oggetto di successiva riduzione, per tenere conto dell'evoluzione dei sistemi di previsione della disponibilità delle fonti (e, di conseguenza, della produzione di energia elettrica) e del fatto che una partecipazione più attiva al mercato Intraday dovrebbe contribuire a ridurre gli sbilanciamenti.

La delibera stabilisce che al di sopra della banda, l'energia elettrica oggetto di sbilanciamento venga valorizzata con le stesse modalità con cui attualmente vengono valorizzati gli sbilanciamenti delle unità di produzione non abilitate programmabili e delle unità di consumo.

Al di sotto della banda, è invece previsto un corrispettivo unitario, che tiene conto del rapporto tra la quota residua dei corrispettivi di sbilanciamento non già allocata alle Fer non programmabili (al netto dei corrispettivi al di sopra delle bande) e riferita a ciascuna zona di mercato, e la somma dell'energia elettrica oggetto di sbilanciamento e rientrante all'interno delle medesime bande.

Tale opzione consente di promuovere la corretta previsione delle immissioni di energia elettrica, evitando che i corrispettivi di sbilanciamento siano allocati ai clienti finali, come peraltro previsto dalla sentenza del CdS che aveva annullato la precedente regolazione in materia.

L'AEEGSI lascia agli utenti del dispacciamento la possibilità di scegliere in alternativa, l'applicazione di corrispettivi di sbilanciamento senza banda, adottando la modalità in essere per gli impianti programmabili non abilitati, evitando quindi che una parte degli sbilanciamenti sia valorizzata sulla base di corrispettivi medi non differenziati per fonte.

Il nuovo sistema entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015, mentre per quanto riguarda il periodo tra il 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della delibera 281/2012) e il 31 dicembre 2014, Terna applicherà i corrispettivi di sbilanciamento, come inizialmente definiti dalla delibera n. 111/06, completando i conguagli entro il 2014.

Il GSE di conseguenza adeguerà le proprie regole tecniche finalizzate all'attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori che rientrano nel proprio contratto di dispacciamento.


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