CONNESSIONE RETE GAS PER BIOMETANO
Possibile immettere in rete il biometano
(18/02/2015)
Con la delibera 46/2015/R/gas l'Autorità per l'Energia ha aggiunto il
proprio tassello alla possibilità di immettere in rete il biometano di cui al
Decreto 5 dicembre 2013, approva quindi le direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale, a cui
i gestori di rete dovranno adeguare i propri codici di rete, e le disposizioni
in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili
all'incentivazione.
In
particolare, i principali concetti a cui sono tenuti i gestori della rete,
riportati nell'Allegato A della delibera, sono:
-
la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella
gestione delle reti del gas vada posta in capo al gestore di rete, che deve
verificare la compatibilità dei profili di immissione del biometano con le
condizioni di esercizio in sicurezza delle reti stesse e con le capacità di
assorbimento delle reti a cui gli impianti di produzione di biometano si
connettono;
-
non essendo possibile adottare nuove regole o norme tecniche relative agli
standard di qualità e agli standard relativi all'odorizzazione del biometano da
immettere in rete e che, conseguentemente, si debba fare riferimento alle norme
vigenti, tenendo conto delle valutazioni ed indicazioni contenute nel rapporto
tecnico UNI/TR 11537;
-
si stabilisce che il soggetto responsabile per l'installazione e la
manutenzione dei sistemi di misura sia il produttore, mentre il soggetto
obbligato alla rilevazione, registrazione e archiviazione delle misure sia il
gestore di rete;
- le misure a garanzia della
trasparenza e della non discriminazione nell'accesso alle reti, venga
semplificato, nell'iter procedurale e vengano anche previste procedure
sostitutive, analogamente a quanto disposto nel Testo integrato delle
connessioni attive (TICA);
- prevedere una parziale
socializzazione dei costi relativi alla realizzazione degli impianti di
connessione, tramite anche la possibilità di rateizzare i pagamenti per i
contributi di connessione per periodi che non superino i venti anni, purché
vengano prestate adeguate garanzie da parte dei produttori.
-
la misurazione delle quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale
- che comprende anche i casi in cui non c'è immissione fisica nelle reti del
gas - sia opportuno prevedere la stessa ripartizione delle responsabilità
prevista in relazione ai sistemi di misura relativi all'immissione fisica nelle
reti;
-
l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano
incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto 5 dicembre
2013, venga attribuita al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).