OPERATORI VENDITA ENERGIA PIU' TRASPARENTI

OPERATORI VENDITA ENERGIA PIU' TRASPARENTI

Dal 2016 maggiori informazioni ai consumatori tramite i propri siti internet

(25/11/2015)

 

Con una serie di provvedimenti (in particolare quelli riconducibili alla bolletta 2.0), l’AEEGSI ha imposto per le società di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e gas naturale numerosi obblighi informativi nei confronti dei clienti finali, che non riguardano solo i contratti o i documenti di fatturazione, ma anche i propri siti internet.

 

In termini di morosità il nuovo art. 20 del TIMG (modificato con Delibera 501/2014/R/com) impone agli esercenti la vendita, con riferimento alle forniture di gas naturale, di pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tale disciplina.

 

La controparte commerciale sarà tenuta a pubblicare sul proprio sito internet, a partire dal 1 gennaio 2016, le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità di costituzione in mora, e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tale disciplina.

 

Mentre in tema di standard di qualità commerciale, non vige ancora l'obbligo per le società di vendita di pubblicare sul sito web le informazioni relative agli standard specifici e generali di qualità raggiunti nell'anno precedente, ma a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'art. 40 del TIQV (come modificato con Delibera 501/2014/R/com) impone che entro il 30 giugno di ogni anno, l'esercenti pubblichi sul proprio sito, le informazioni di competenza relative agli standard specifici e generali di qualità.

 

Non meno importante, in particolare per i piccoli consumatori, sarà l'obbligo per gli esercenti la vendita, a far data dal 1° gennaio 2016, l'obbligo di pubblicare sul sito internet degli esercenti la vendita di energia elettrica e/o gas una guida alla lettura della bolletta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati, che dovrà essere aggiornata in caso di introduzione di nuove componenti che concorrono alla determinazione delle voci che compongono gli importi fatturati.

 

In fine dal 1° gennaio 2016 sui siti internet degli esercenti la vendita di energia, dovranno essere pubblicati i nuovi glossari (per le forniture di energia elettrica e gas naturale) di cui alla delibera 200/2015/R/COM, riportanti i termini utilizzati ai fini della fatturazione al cliente finale.


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