OPERATORI VENDITA ENERGIA PIU' TRASPARENTI
Dal 2016 maggiori informazioni ai consumatori tramite i propri siti internet
(25/11/2015)
Con una serie di
provvedimenti (in particolare quelli riconducibili alla bolletta 2.0), l’AEEGSI
ha imposto per le società di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e gas
naturale numerosi obblighi informativi nei confronti dei clienti finali, che
non riguardano solo i contratti o i documenti di fatturazione, ma anche i
propri siti internet.
In termini di morosità il
nuovo art. 20 del TIMG (modificato con Delibera 501/2014/R/com) impone agli
esercenti la vendita, con riferimento alle forniture di gas naturale, di pubblicare
sul proprio sito internet le informazioni relative alle tempistiche e alle
modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in
caso di mancato rispetto di tale disciplina.
La controparte
commerciale sarà tenuta a pubblicare sul proprio sito internet, a partire dal 1
gennaio 2016, le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità di
costituzione in mora, e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato
rispetto di tale disciplina.
Mentre in tema di standard di qualità commerciale, non
vige ancora l'obbligo per le società di vendita di pubblicare sul sito web le
informazioni relative agli standard specifici e generali di qualità raggiunti
nell'anno precedente, ma a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'art. 40 del TIQV
(come modificato con Delibera 501/2014/R/com) impone che entro il 30 giugno di
ogni anno, l'esercenti pubblichi sul proprio sito, le informazioni di
competenza relative agli standard specifici e generali di qualità.
Non
meno importante, in particolare per i piccoli consumatori, sarà l'obbligo per
gli esercenti la vendita, a
far data dal 1° gennaio 2016, l'obbligo di pubblicare sul sito internet degli
esercenti la vendita di energia elettrica e/o gas una guida alla lettura della
bolletta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono
gli importi fatturati, che dovrà essere aggiornata in caso di introduzione di
nuove componenti che concorrono alla determinazione delle voci che compongono
gli importi fatturati.
In fine dal 1° gennaio
2016 sui siti internet degli esercenti la vendita di energia, dovranno essere
pubblicati i nuovi glossari (per le forniture di energia elettrica e gas
naturale) di cui alla delibera 200/2015/R/COM, riportanti i termini utilizzati
ai fini della fatturazione al cliente finale.