RECLAMI SETTORE ELETTRICO: NUOVA DELIBERA PER FATTURE ANOMALE
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(28/01/2016)
L'AEEGSI con propria
deliberazione 17/2016 estende i casi nei quali non può essere interrotta la
fornitura, in presenza di "importi anomali" con mancata risposta al
reclamo del cliente, non può essere inoltrata la richiesta di sospensione, con
l'obbligo per i venditori di fornire risposte più complete e trasparenti agli
stessi reclami.
In particolare, "importi
anomali" saranno considerati quelli superiori al 150% dell'addebito medio
delle bollette degli ultimi 12 mesi per il mercato elettrico e al doppio per il
gas, comprendendo nuove casistiche, anche legate alle previsioni della
'bolletta 2.0' in materia di ricalcoli.
Con le nuove regole, che
entreranno in vigore a partire dal 1 luglio 2016, viene quindi allargata la
casistica delle bollette per le quali si presenta reclamo o se ne richiede la
rettifica entro 10 giorni dalla scadenza; inoltre, in caso di importo superiore
a 50 euro, qualora vi sia una mancata o incompleta risposta, il fornitore non
potrà procedere alla sospensione della fornitura.
Il relativo modulo
standard per il reclamo, dovrà essere a disposizione direttamente sul sito
internet dello stesso venditore, che per ridurre i tempi della pratica, per la risposta
dovrà in via preferenziale utilizzare l'indirizzo e-mail se indicato nel
reclamo.
Come già anche ora, se il
venditore non invierà la risposta motivata entro 40 giorni, rimane valido il
previsto indennizzo automatico, che a seconda dei casi è stabilito partire da
20 euro.
Nei casi di ricalcolo di
importi precedentemente fatturati relativi a consumi stimati, dovrà essere
indicata l'ultima lettura rilevata precedente rispetto a quella utilizzata per
il ricalcolo e l'eventuale prima lettura rilevata successiva, con le rispettive
date; e se il cliente lamenta dati di misura non coerenti con le sue abitudini
di consumo andrà indicata l'ultima bolletta con il dettaglio dei consumi degli
ultimi 12 mesi e le modalità e costi per richiedere la verifica del contatore.
Inoltre, la risposta del
venditore dovrà essere adeguatamente dettagliata con:
descrizione delle
modalità di fatturazione applicabili in base alla regolazione o al contratto
concluso dal cliente, inclusa la priorità di utilizzo dei dati di misura, specificando
se le modalità siano state concretamente applicate;
l’origine dei dati
(cliente/distributore/venditore) e la natura di quelli riportati (rilevati o
stimati);
nel caso in cui si sia
inviata un'autolettura (o la si invii nel reclamo) non coerente con le letture
contestate, compresa quella di switching, il Venditore dovrà indicare la
motivazione del suo eventuale mancato utilizzo per la rettifica, nonché riportare
l'informazione sugli eventuali indennizzi automatici spettanti al cliente.