RECLAMI SETTORE ELETTRICO: NUOVA DELIBERA PER FATTURE ANOMALE

RECLAMI SETTORE ELETTRICO: NUOVA DELIBERA PER FATTURE ANOMALE

.

(28/01/2016)

 

L'AEEGSI con propria deliberazione 17/2016 estende i casi nei quali non può essere interrotta la fornitura, in presenza di "importi anomali" con mancata risposta al reclamo del cliente, non può essere inoltrata la richiesta di sospensione, con l'obbligo per i venditori di fornire risposte più complete e trasparenti agli stessi reclami.

 

In particolare, "importi anomali" saranno considerati quelli superiori al 150% dell'addebito medio delle bollette degli ultimi 12 mesi per il mercato elettrico e al doppio per il gas, comprendendo nuove casistiche, anche legate alle previsioni della 'bolletta 2.0' in materia di ricalcoli.

 

Con le nuove regole, che entreranno in vigore a partire dal 1 luglio 2016, viene quindi allargata la casistica delle bollette per le quali si presenta reclamo o se ne richiede la rettifica entro 10 giorni dalla scadenza; inoltre, in caso di importo superiore a 50 euro, qualora vi sia una mancata o incompleta risposta, il fornitore non potrà procedere alla sospensione della fornitura.

 

Il relativo modulo standard per il reclamo, dovrà essere a disposizione direttamente sul sito internet dello stesso venditore, che per ridurre i tempi della pratica, per la risposta dovrà in via preferenziale utilizzare l'indirizzo e-mail se indicato nel reclamo.

 

Come già anche ora, se il venditore non invierà la risposta motivata entro 40 giorni, rimane valido il previsto indennizzo automatico, che a seconda dei casi è stabilito partire da 20 euro.

 

Nei casi di ricalcolo di importi precedentemente fatturati relativi a consumi stimati, dovrà essere indicata l'ultima lettura rilevata precedente rispetto a quella utilizzata per il ricalcolo e l'eventuale prima lettura rilevata successiva, con le rispettive date; e se il cliente lamenta dati di misura non coerenti con le sue abitudini di consumo andrà indicata l'ultima bolletta con il dettaglio dei consumi degli ultimi 12 mesi e le modalità e costi per richiedere la verifica del contatore.

 

Inoltre, la risposta del venditore dovrà essere adeguatamente dettagliata con:

 

descrizione delle modalità di fatturazione applicabili in base alla regolazione o al contratto concluso dal cliente, inclusa la priorità di utilizzo dei dati di misura, specificando se le modalità siano state concretamente applicate;

 

l’origine dei dati (cliente/distributore/venditore) e la natura di quelli riportati (rilevati o stimati);

 

nel caso in cui si sia inviata un'autolettura (o la si invii nel reclamo) non coerente con le letture contestate, compresa quella di switching, il Venditore dovrà indicare la motivazione del suo eventuale mancato utilizzo per la rettifica, nonché riportare l'informazione sugli eventuali indennizzi automatici spettanti al cliente.


RICERCA

Confindustria Energia Adriatica Soc. Cons. a r.l.
Contatti



 

© 2025. «Confindustria energia adriatica». Privacy e Cookie Law Powered by SimpleUni