LA LEGGE DI STABILITA' RIVEDE LA RENDITA CATASTALE
Possibile aggiornare la rendita catastale degli impianti fotovoltaici
(12/02/2016)
L’art.
1, comma 18 della legge di “Stabilità 2016”,
prevede che: “A decorrere dal
1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare,
censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,
è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne
accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.
Sono esclusi
dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo
produttivo”.
Di
conseguenza, vengono aggiornate le ultime regole in materia, derivanti dalla Circolare n. 36/E
del 19/12/2013, la quale introduceva il concetto di incremento
del valore pari o superiore al 15%, escludendo dall'obbligo alcuni casi
specifici, come impianti di potenza inferiore a 3kW.
Infatti,
la legge di Stabilità 2016 incide sul tema catastale delle unità immobiliari
costituite da più elementi, alcuni dei quali siano evidentemente solo
“funzionali” al processo produttivo disponendo quanto segue:
- il
criterio della “stima diretta” ai fini della determinazione della rendita
catastale degli immobili a destinazione speciale del gruppo D viene confermato;
- si
precisa che al fine della determinazione di tale valore deve tenersi conto “del
suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente
connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario
apprezzamento”, mentre non deve tenersi conto
(dato esplicitato per la prima volta a livello normativo) dei “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti,
funzionali allo specifico processo produttivo”.
Per
quanto riguarda gli impianti fotovoltaici già accatastati, la stessa legge di Stabilità
2016 (Art. 1, comma 19) stabilisce che gli intestatari catastali degli impianti
fotovoltaici già censiti sono parimenti
legittimati a presentare “atti di
aggiornamento” (ai sensi del D.M. Finanze 19/4/1994 n. 701) per
la “rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel
rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 18”.
Appare
pertanto possibile depositare tali “atti di aggiornamento” tenendo conto dei criteri introdotti dalla norma e
considerando che, limitatamente all’anno di imposizione 2016, qualora tali atti
siano presentati entro il 15/6/2016, avranno effetto dal 01/01/2016.