LA LEGGE DI STABILITA' RIVEDE LA RENDITA CATASTALE

LA LEGGE DI STABILITA' RIVEDE LA RENDITA CATASTALE

Possibile aggiornare la rendita catastale degli impianti fotovoltaici

(12/02/2016)

L’art. 1, comma 18 della legge di “Stabilità 2016”, prevede che: “A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.


Di conseguenza, vengono aggiornate le ultime regole in materia, derivanti dalla Circolare n. 36/E del 19/12/2013, la quale introduceva il concetto di incremento del valore pari o superiore al 15%, escludendo dall'obbligo alcuni casi specifici, come impianti di potenza inferiore a 3kW.


Infatti, la legge di Stabilità 2016 incide sul tema catastale delle unità immobiliari costituite da più elementi, alcuni dei quali siano evidentemente solo “funzionali” al processo produttivo disponendo quanto segue:

- il criterio della “stima diretta” ai fini della determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale del gruppo D viene confermato;

- si precisa che al fine della determinazione di tale valore deve tenersi conto “del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”, mentre non deve tenersi conto (dato esplicitato per la prima volta a livello normativo) dei “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.


Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici già accatastati, la stessa legge di Stabilità 2016 (Art. 1, comma 19) stabilisce che gli intestatari catastali degli impianti fotovoltaici già censiti sono parimenti legittimati a presentare “atti di aggiornamento” (ai sensi del D.M. Finanze 19/4/1994 n. 701) per la “rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 18”.


Appare pertanto possibile depositare tali “atti di aggiornamento” tenendo conto dei criteri introdotti dalla norma e considerando che, limitatamente all’anno di imposizione 2016, qualora tali atti siano presentati entro il 15/6/2016, avranno effetto dal 01/01/2016.


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