NUOVI PREZZI MINIMI GARANTITI PER FONTI RINNOVABLI
Aggiornati i prezzi su basi Istat e di mercato per l’anno 2016
(16/02/2016)
Con deliberazione 618/2013/R/efr, l'Autorità
modifica quanto disciplinato con delibera n. 280/07, definendo la nuova
struttura ed i nuovi valori relativi ai “prezzi minimi garantiti” applicati dal
1 gennaio 2014.
L'articolo 7, comma 7.6,
dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 nella sua nuova formulazione ha
definito i criteri per l'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti relativi
agli anni successivi al 2014 (fino a nuova ridefinizione sulla base di rivisti
costi di gestione degli impianti di produzione) a partire dai valori vigenti
per l'anno precedente e tenendo conto del tasso di variazione annuale dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat,
con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale.
Sulla base dei dati pubblicati
dall'Istat, la variazione percentuale media annua dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno 2015 rispetto all'anno
2014 è risultata pari a -0,1%.
Pertanto, i valori dei prezzi minimi
garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale
elettrica fino a 1 MW, vigenti per l'anno 2016 secondo i criteri previsti
dalla deliberazione n. 280/07, sono evidenziati nella tabella allegata al
relativo provvedimento.
Si ricorda che, ai sensi
dell'articolo 7, comma 7.3, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07,
nel caso in cui i prezzi minimi garantiti vengano applicati a partire da un
qualsivoglia giorno successivo al 1 gennaio, i valori estremi che individuano
ciascuno scaglione delle quantità di energia elettrica progressivamente
ritirate nel corso dell'anno solare devono essere moltiplicati per il rapporto
tra il numero dei giorni residui di applicabilità nell'ambito dell'anno solare
e il numero complessivo dei giorni dell'anno solare.
Infine, ai sensi dell'articolo 7,
comma 7.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, qualora al
termine di ciascun anno solare il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la
quantità di energia elettrica ad essi riferita sia inferiore al prodotto tra i
prezzi di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione (sono i prezzi zonali
orari che si formano, ora per ora, sul mercato del giorno prima) e la stessa
quantità di energia elettrica, il GSE riconosce, a conguaglio, i prezzi di cui
al predetto articolo 6.