DISTRIBUTORI GAS NATURALE E SITI WEB
Informazioni rese disponibili sui proprio siti internet
(17/05/2016)
La comunicazione via web è divenuta ormai fondamentale e lo
sa bene l’Autorità AEEGSI che ormai da qualche anno pubblica esclusivamente sul
proprio sito internet i propri provvedimenti e deliberazioni.
Inoltre, la regolazione impone che anche tutti gli operatori
(Distributori, Venditori, ecc.) energia elettrica e gas naturale debbano
costantemente aggiornare i propri siti web, nonché rendere disponibili una
serie di informazioni in continua evoluzione.
In particolare, di seguito si riportano alcuni dei principali
obblighi informativi che i Distributori
di gas naturale sono tenuti a rispettare, rendendo disponibili le relative
informazioni sul proprio sito internet.
TARIFFE. Le imprese Distributrici sono tenute a pubblicare
sul proprio sito internet le tariffe di trasporto e le opzioni tariffarie
relative ai servizi erogati.
BONUS SOCIALE. L’AEEGSI ha previsto determinati obblighi
informativi anche per le tariffe obbligatorie per i Clienti domestici
disagiati.
CALENDARIO LETTURE. Ai sensi del TIVG, le imprese
distributrici sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet i calendari
relativi al passaggio del personale incaricato ad eseguire le letture.
CAPACITA’ SETTIMANALE DI SOSPENSIONE RESIDUA. In materia di
morosità, qualora la capacità settimanale di sospensione residua sia
completamente stata allocata, i Distributori hanno facoltà di mettere a
disposizione ulteriore capacità, pubblicando periodicamente sul proprio sito
internet i costi relativi all’operazione.
PIANO DI ISPEZIONE MENSILE. Sul proprio sito internet, la
Società distributrice deve rendere disponibile per almeno 24 mesi, il piano di
ispezione mensile degli impianti, nonché i contatti di pronto intervento, i
costi per l’eventuale verifica del contatore, l’elenco dei dati necessari per
richieste di allaccio, ecc.
RECLAMI. In caso di reclamo per disservizio che ha
interessato molteplici utenti, l’impresa distributrice è tenuta a pubblicare
sul proprio sito internet la formale risposta.
Si ricorda infine che, agli obblighi informativi dei
Distributori, si affiancano comunque anche quelli degli esercenti la vendita.