Detrazione Fiscale 55%: Istruzioni d'uso

Detrazione Fiscale 55%: Istruzioni d'uso

Interventi di efficienza energetica

1 Feb 2010  -Per poter beneficiare della detrazione fiscale del 55%, sono stati introdotti nuovi adempimenti, in particolare rivolti a chi ha sostenuto nel 2009 spese per il risparmio energetico detraibile dall'Irpef/Ires al 55% e non ha ancora terminato i lavori.
Si dovrà inviare entro il 31 marzo 2010 una comunicazione all'agenzia delle Entrate, indicando l'ammontare di ciò che si è speso nell'anno.
Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009, prevede che:
- si debba comunicare solo le spese sostenuta a partire dal periodo d’imposta 2009;
- la comunicazione debba esser inoltrata solo nel caso in cui i lavori si protraggano oltre il periodo di imposta nel quale sono iniziati
- debbano essere comunicate solo le spese inerenti il periodo di imposta precedente rispetto a quello in cui sono terminati i lavori.

La comunicazione all’agenzia delle Entrate non deve essere effettuata nei seguenti casi:
- lavori incominciati e terminati durante lo stesso periodo d’imposta;
- per il periodo o i periodi d’imposta, nei quali non sono state sostenute spese agevolate;
- per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta in cui i lavori sono terminati.
Le scadenze da rispettare risultano essere rispettivamente il 31 marzo 2010 e 31 marzo 2011.
Il primo termine in particolare, riguarda la comunicazione delle spese sostenute nel 2009.

La documentazione necessaria per un intervento di risparmio energetico dipende strettamente dal tipo di intervento effettuato e può essere aggiuntiva alla documentazione necessaria per ottenere la detrazione fiscale del 55%.

Di seguito uno schema per riassumere la documentazione che necessita per interventi di risparmio energetico suddivisi in:

  1. Riqualificazione energetica di edifici esistenti (articolo 1, comma 344);
  2. Interventi su edifici esistenti, riguardanti strutture opache verticali o orrizontali (coperture e pavimenti), (articolo 1, comma 345);
  3. Interventi su edifici esistenti, riguardanti finestre comprensive di infissi (articolo 1, comma 345);
  4. Installazione di pannelli solari (articolo 1, comma 346);
  5. Sostituzione di impianti di climattizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e per il sistema di distribuzione (articolo 1, comma 347);
  6. Sostituzione di impianti di climattizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore e impianti geotermici a bassa entalpia (articolo 1, comma 347).

Per eventuali informazioni e assistenza potete contattare i Consulenti Energia di Assindustria Consulting al n. 0721383383.

Documentazione necessaria per lavori terminati dopo il 15 agosto 2009. Esclusa l'eventuale comunicazione all'agenzia delle Entrate.

Riqualificazione energetica di edifici esistenti (articolo 1, comma 344)

Documenti da inviare all'Enea entro 90 giorni di fine lavori

Documentazione tecnica da conservare

Parametri da rispettare

Attestato di qualificazione energetica (Allegato A).

Scheda informativa: Allegato E

Asseverazione di rispondenza di un tecnico abilitato.

Attestato di certificazione energetica

Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale pari ai valori definiti nell'Allegato A del Dm 11 marzo 2008. Calcoli nel rispetto del Dpr 2 aprile 2009, n. 59.

Interventi su edifici esistenti, riguardanti strutture opache verticali o orrizontali (coperture e pavimenti), (articolo 1, comma 345)

Documenti da inviare all'Enea entro 90 giorni di fine lavori

Documentazione tecnica da conservare

Parametri da rispettare

Attestato di qualificazione energetica (Allegato A).

Scheda informativa: Allegato E

Asseverazione di rispondenza di un tecnico abilitato.

Attestato di certificazione energetica

Requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, 11 marzo 2008. Calcoli nel rispetto dell'allegato G.

Interventi su edifici esistenti, riguardanti finestre comprensive di infissi (articolo 1, comma 345)

Documenti da inviare all'Enea entro 90 giorni di fine lavori

Documentazione tecnica da conservare

Parametri da rispettare

Scheda informativa: Allegato F (interventi in singole unità immobiliari).

Allegato A e Allegato E (interventi che riguardano finestre condominiali)

Asseverazione di rispondenza di un tecnico abilitato o certificazione del produttore dell'infisso. Documento che stimi il valore di trasmittanza dei vecchi infissi.

Valore di trasmittanza termica (uw) inferiore a quello riportato nell'Allegato B del Dm 11 marzo 2008. Calcoli nel rispetto dell'Allegato G.

Installazione di pannelli solari (articolo 1, comma 346)

Documenti da inviare all'Enea entro 90 giorni di fine lavori

Documentazione tecnica da conservare

Parametri da rispettare

Scheda informativa: Allegato F.

Certificazione di qualità conforme a Uni EN 12975 o Uni EN 12976 o a EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale (altri paesi Ue e Svizzera). Per i pannelli in autocostruzione, in alternativa, attestato di partecipazione a corso di formazione.

Calcoli nel rispetto dell'Allegato G.

Sostituzione di impianti di climattizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e per il sistema di distribuzione (articolo 1, comma 347)

Documenti da inviare all'Enea entro 90 giorni di fine lavori

Documentazione tecnica da conservare

Parametri da rispettare

Scheda informativa: Allegato E.

Asseverazione di rispondenza di un tecnico abilitato ovvero, per gli impianti sotto i 100 kW, certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.

Calcoli nel rispetto dell'Allegato G (fino a 100 kW di potenza nominale) o del Dpr 2 aprile 2009, n. 59 (oltre).

Sostituzione di impianti di climattizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore e impianti geotermici a bassa entalpia (articolo 1, comma 347)

Documenti da inviare all'Enea entro 90 giorni di fine lavori

Documentazione tecnica da conservare

Parametri da rispettare

Scheda informativa: Allegato E.

Asseverazione di rispondenza di un tecnico abilitato ovvero, per gli impianti sotto i 100 kW, certificazione dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia.

Calcoli nel rispetto dell'Allegato G (fino a 100 kW di potenza nominale) o del Dpr 2 aprile 2009, n. 59 (oltre). Valori riportati nell'Allegato I.


RICERCA

Confindustria Energia Adriatica Soc. Cons. a r.l.
Contatti



 

© 2024. «Confindustria energia adriatica». Privacy e Cookie Law Powered by SimpleUni