Agenzia delle Dogane - Regime Accise energia elettrica
Soggetti esercenti attività fuori campo di applicazione
11 Mag 2010 -Sono stati posti alcuni quesiti all’Agenzia delle Dogane della Regione Marche, in particolare sul tema del regime delle Accise per l’energia elettrica nel caso di “soggetti esercenti attività fuori campo di applicazione”. Di seguito vi segnaliamo alcune delle domande e risposte più significative:
D: Nel caso in cui nei due anni precedenti la data di riconoscimento di soggetto non obbligato, si è cambiato fornitore di energia elettrica e gas naturale (sostituto d'imposta), il rimborso va richiesto direttamente singolarmente ai precedenti o all'attuale fornitore, oppure verrà effettuato d'ufficio dall'agenzia delle entrate?
R: Senza i chiarimenti richiesti sulla “traslazione dell’onere a terzi” è preferibile effettuare il rimborso direttamente in denaro tramite l’Ufficio delle Dogane. Senza tale problematica sarebbe preferibile che il nuovo fornitore, autorizzato dall’U.D., effettuasse il rimborso relativo anche a periodi in cui operava un fornitore diverso. L’importo riconosciuto (in fattura o mediante emissione di specifica nota di credito) sarebbe poi portato in detrazione in dichiarazione annuale di consumo.
D: Nel settore del gas naturale la verifica dell’Agenzia delle Dogane avviene spesso dopo che il fornitore (sostituto d’imposta) applica direttamente l’esenzione delle accise, a seguito di dettagliata richiesta dell’azienda stessa, cosa accade se dalla verifica emerge che il soggetto non è esente o esente in misura inferiore a quello richiesto al fornitore?
R: Le imposte vengono recuperate nei confronti del soggetto obbligato (fornitore del metano) che a sua volta si rivarrà sul cliente – Verranno valutati eventuali comportamenti fraudolenti.
D: Il gas naturale utilizzato in un impianto cogenerativo per produrre energia elettrica e energia termica da utilizzare nel processo produttivo di un soggetto non obbligato è esente dall’applicazione delle accise?
R: Solo la quota che produce calore può usufruire dell’esenzione (sempre che il calore venga utilizzato in “usi fuori campo”; la quota di metano destinato alla produzione di e.e. verrà sottoposto ad accisa nella misura prevista dalla tab. A allegata al T.U.A.. L’energia elettrica prodotta potrà usufruire dell’esenzione se destinata ad usi “fuori campo”
D: L’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico utilizzata nel processo produttivo di un soggetto non obbligato è esente dall’applicazione delle accise?
R: Di norma sull’energia elettrica prodotta in un impianto fotovoltaico (di potenza superiore a 20 kW) e consumata per il fabbisogno energetico dell’esercente, considerata l’esenzione di accisa prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b), del TUA, grava soltanto l’addizionale provinciale (istituita con D.L. n. 511/1988).
Nel caso in cui l’energia elettrica prodotta nell’impianto fotovoltaico è destinata ad impieghi per i quali, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del TUA, si può accordare la non applicazione del regime fiscale delle accise, l’esercente oltre a non dover versare l’addizionale provinciale (istituita con D.L. n. 511/1988) non dovrà corrispondere nemmeno l’accisa (ex imposta erariale di consumo).
D: Per i consumi di energia elettrica, a chi e come deve essere inviata la richiesta di esenzione, a secondo che la fornitura abbia potenza impegnata inferiori a 200 kW e superiore a 200 kW?
La richiesta di non applicazione della prevista imposizione fiscale sull’energia elettrica utilizzata in impieghi non sottoposti al regime fiscale delle accise deve essere presentata all’Ufficio delle Dogane indipendente dalla potenza impegnata.
Soltanto nel caso in cui si verifica un impiego promiscuo dell’energia elettrica (cioè coesistenza di usi tassati e di usi non sottoposti ad accisa), l’art. 55, comma 2, del TUA prevede che, per forniture di energia elettrica ad utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, il canone d’imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote.
Per quanto riguarda il “come” formulare la richiesta, è opportuno che all’istanza il richiedente alleghi la seguente documentazione:
- relazione tecnica riportante una descrizione sommaria del processo produttivo con impieghi “fuori campo”;
- elenco delle apparecchiature elettriche impiegate nel processo produttivo con impieghi “fuori campo” con l’indicazione dei relativi consumi annui stimati;
- schemi elettrici delle linee presenti nello stabilimento produttivo;
- planimetria generale dello stabilimento.
D: Nel caso la fornitura di energia del soggetto non obbligato ha una potenza impegnata inferiore a 200 kW, chi e come deve fare le comunicazioni e dichiarazioni periodiche;
R: L’art. 55, comma 2, del TUA stabilisce che per le forniture di energia elettrica ad utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane le relative variazioni.
Gli utenti invece, non risultando soggetti obbligati, non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale di consumo, ma sono obbligati soltanto a denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane procede alla revisione del canone.
Il venditore, inoltre, è tenuto a trasmettere al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane, l’elenco degli utenti che utilizzano l’energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le relative variazioni.
D: I consumi di energia elettrica e gas naturali utilizzati per sistemi di aspirazione e l’attività finale di imballaggio pertinenti al processo produttivo riconosciuto non obbligato, rientrano tra quelli esenti;
R: In linea generale, per quanto riguarda i criteri in base ai quali l’Ufficio delle Dogane può concedere il beneficio in argomento, la nota prot. 4436 del 24/07/2007 dell’Agenzia delle Dogane pone in evidenza che l’esclusione dal regime di tassazione possa essere accordata unicamente per gli usi coinvolti direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo escludendo pertanto gli impieghi nelle attività collaterali dello stabilimento.
In virtù di quanto sopra esposto, si può sicuramente ritenere che l’imballaggio non possa avvalersi dell’esclusione dal regime di tassazione in quanto è chiaramente un attività collaterale al processo vero e proprio di produzione.
Per quanto riguarda invece l’aspirazione si fa presente che la Circolare n. 37/D del 28/12/2007 dell’Agenzia delle Dogane chiarisce esplicitamente che sono soggetti a tassazione i consumi relativi agli impianti di aspirazione e abbattimento fumi.
D: Da quando decorre l’esenzione dalle accise sui consumi di energia elettrica e gas naturale dei soggetti non obbligati;
R: I benefici in argomento sono stati introdotti in seguito a modifiche apportate al Testo Unico delle Accise (TUA) dal D.Lgs. n. 26 del 2 febbraio 2007 entrato in vigore a decorrere dal 01/06/2007.
Nel caso specifico del gas naturale, la nota prot. 4436 del 24/07/2007 dell’Agenzia delle Dogane evidenzia che nella prima applicazione dell’art. 21, comma 13, del TUA sui quantitativi utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, per i rapporti contrattuali di fornitura in essere alla data del 01/06/2007 e per quelli stipulati entro la restante parte dell’anno, in linea con la procedura prevista dall’art. 4 del DM 12 luglio 1977, l’esclusione è applicata ai consumi imputabili ai particolari processi, con decorrenza rispettivamente dal 01/06/2007 o dalla data di attivazione della fornitura, per le imprese inserite, in esito alla procedura descritta nella medesima nota, nell’elenco degli utenti agevolati che dovrà essere allegato alla dichiarazione di consumo per l’anno 2007. La mancata inclusione nel suddetto elenco comporta che l’esclusione dalla tassazione avrà effetto dalla data in cui il soggetto obbligato riceve, da parte dell’interessato, la documentazione comprovante l’utilizzazione del gas naturale non soggetta ad accisa.
D: Cosa deve fare un soggetto non obbligato che nel tempo modifica, aggiorna e integra il processo produttivo a suo tempo verificato dai competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane.
R: Se, rispetto alla configurazione in base alla quale il soggetto ha ottenuto i benefici di non applicazione delle accise, intervengono modifiche al processo produttivo e/o all’assetto tecnico-impiantistico dello stabilimento di produzione, il soggetto stesso deve comunicare preventivamente all’Ufficio delle Dogane l’intenzione di apportare tali variazioni. Sulla base di questa comunicazione l’Ufficio delle Dogane esprimerà le proprie disposizioni di competenza eseguendo eventualmente un nuovo sopralluogo.