Il Conto Energia per il fotovoltaico 2011-2013

Il Conto Energia per il fotovoltaico 2011-2013

Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare

2 Set 2010 - Con il Dm 6 agosto 2010 “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto è finalmente ufficiale il Conto Energia 2011-2013, proponiamo di seguito alcune caratteristiche salienti

Beneficiari - possono beneficiare del Conto energia i seguenti “soggetti responsabili dell’impianto”:

• persone fisiche*

• persone giuridiche

• soggetti pubblici

• condomini di unità abitative ovvero di edifici*

*Queste due categorie sono escluse dall'accesso alle tariffe per gli impianti fotovoltaici a concentrazione, riservate esclusivamente alle persone giuridiche e ai soggetti pubblici.

Tariffe e impianti - sono individuate quattro diverse tipologie impiantistiche, distinte in base al livello di integrazione architettonica e/o di tecnologia utilizzata:

• impianti su edifici

• altri impianti

• impianti integrati con caratteristiche innovative

• impianti a concentrazione

Ad ogni tipologia impiantistica corrispondono specifiche regole e tariffe di riferimento.

Il nuovo conto energia è caratterizzato da tre variazioni di tariffe nel corso del 2011 differenziate per trimestre di entrata in esercizio.

Tra le altre novità: la suddivisione degli impianti in sei classi di potenza con incentivi decrescenti dai piccoli ai più grandi: da 1 a 3 kW; da 3 a 20 kW; da 20 a 200 kW; tra 200 e 1000 kW; dai 1000 kW a 5mila kW; e oltre 5mila kW. Inoltre, la semplificazione a solo due tipologie di impianti, "realizzati su edifici” e “altri impianti fv".

Per gli impianti che entrano in esercizio nel 2012 e nel 2013, le tariffe saranno ulteriormente decurtate del 6% ogni anno rispetto alle tariffe dell’ultimo quadrimestre 2011.

Il provvedimento introduce tariffe incentivanti e un tetto di potenza incentivabile al fotovoltaico a concentrazione e a quelle ad alta integrazione architettonica con soluzioni innovative.

Cumulabilità e compatibilità con altri incentivi - il decreto specifica le possibili forme di cumulabilità tra il Conto energia e altri incentivi pubblici:

• contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per impianti su edifici con potenza nominale non superiore a 3 kW;

• contributi in conto capitale fino al 100% del costo di investimento per impianti realizzati su scuole pubbliche o paritarie;

• contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per impianti su edifici pubblici - diversi da quelli indicati nei due punti precedenti- o su edifici di proprietà di onlus che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali;

• contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per impianti su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati, con la condizione che il responsabile dell'impianto si assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica. Tali contributi non sono cumulabili con il premio del 5% della tariffa di riferimento previsto per gli "altri impianti fotovoltaici" localizzati in zone classificate industriali, commerciali, cave esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati (così come definiti dall'articolo 240 del dlgs 152/2006);

• contributi in conto capitale fino al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e per impianti fotovoltaici a concentrazione;

• finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Fondo rotativo per Kyoto (non ancora attivato).

Obiettivi e limiti massimi della potenza cumulativa - il Dm 6 agosto 2010 prevede un obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare, pari a 8.000 MW entro il 2020. Si tratta di un dato complessivo, che tiene conto anche di quanto risulta fino ad oggi installato grazie ai precedenti meccanismi di incentivazione.

Invece, per quanto riguarda i limiti massimi di potenza elettrica cumulativa incentivabile, ai densi del Dm 6 agosto 2010, le cifre sono le seguenti:

• 3.000 MW per impianti realizzati su edifici e altri impianti fotovoltaici;

• 300 MW per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

• 200 MW per impianti fotovoltaici a concentrazione.

Una volta raggiunte tagli soglie, sono previsti comunque ulteriori 14 mesi di tempo (che diventano 24 per i soggetti pubblici) per poter accedere alle tariffe.

NOTA PER IMPIANTI INSTALLATI NEL 2010

Ricordiamo inoltre che a seguito della conversione in legge del Dl 105/2010 è stata chiarita la norma del cosiddetto “decreto Alcoa” (articolo 2-sexies della legge 41/2010), che permetteva di godere delle tariffe del Conto Energia 2010 a chi realizzava gli impianti entro il 31 dicembre 2010.

La nuova legge prevede infatti che per godere delle più favorevoli tariffe del Conto Energia 2010 occorre terminare i lavori di installazione dell’impianto entro il 31 dicembre 2010. Entro la stessa data, occorre comunicare al Gestore di rete e al Gestore dei Servizi Elettrici la fine dei lavori. Per l’entrata in esercizio si ha tempo fino al 30 giugno 2011.

La comunicazione di fine lavori deve essere asseverata da tecnico abilitato. Gse e Gestore di rete possono fare controlli a campione per verificare la veridicità della comunicazione.


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