GAS NATURALE

GAS NATURALE

MODALITA’ ADESIONE CONTENIMENTO CONSUMI

Il decreto 11 settembre 2007 e decreto 28 dicembre 2010 del Ministero dello Sviluppo economico ha adottato misure per il contenimento dei consumi di gas naturale prevedendo, tra l’altro, che tutti i clienti finali sono chiamati a contribuire al contenimento dei consumi di gas naturale: i grandi clienti industriali direttamente, attraverso il contenimento effettivo dei propri consumi, e tutti gli altri esclusivamente attraverso il versamento di un corrispettivo in bolletta.
Questo al fine di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale di gas ed ottemperare ad eventuali emergenze durante il periodo invernale.
La durata del contenimento effettivo dei consumi dipende dal tipo di emergenza e può essere di una o più settimane anche non continuative.
I clienti industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto nazionale di gas e caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi sono chiamati a contribuire al contenimento dei consumi, e l’adesione prevede la definizione dell’ammontare del contenimento messo a disposizione e con la sottoscrizione di una specifica clausola oppure, a causa di vincoli del sistema produttivo, su richiesta. Nel caso di adesione volontaria è previsto un premio suddiviso in corrispettivo fisso ed un corrispettivo variabili in base all’effettiva richiesta di contenimento ed una penale in caso di non ottemperanza al contenimento.
Il meccanismo di contenimento prevede tre differenti livelli di emergenza:
? I° livello: fino a 5 milioni di Smc/giorno
? II° livello: da 5 a 10 milioni di Smc/giorno
? III° livello: Oltre i 10 milioni di Smc/giorno
L’obbligo viene assolto attraverso due linee di intervento, nella prima linea vengono attivati tutti soggetti obbligati e/o che hanno aderito volontariamente per il quantitativo dichiarato a disposizione, mentre nella seconda linea vengono attivati tutti i soggetti obbligati (allacciati direttamente alla rete di trasporto nazionale) e di adesione volontaria. In questo caso per i clienti adempienti è previsto un premio per ogni metro cubo di gas risparmiato, anche oltre la soglia richiesta, oppure una penale in caso contrario.
Il premio è determinato in maniera crescente alla gravità della situazione di contenimento.
Per la determinazione degli importi di premio e/o penali applicate consultare l’allegato A alla delibera n. 1/11 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ulteriori informazioni e le norme in materia sono scaricabili sal sito di Snam Rete Gas.
Alle aziende allacciati alla rete di trasporto nazionale di gas e caratterizzate da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi, che non hanno ancora ricevuto dal proprio fornitore informazioni e indicazioni in merito, si suggerisce di contattare immediatamente il proprio fornitore di gas naturale (metano), al fine di verificare la situazione e quali sono gli adempimenti per il proprio caso.


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