Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)

Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)

Decreto ministeriale 5 settembre 2011 - Regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento

Sono arrivati i nuovi incentivi per gli impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR). Il pacchetto di misure, contenuto nel DM 5 settembre 2011, è stato varato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Le diposizioni del suddetto decreto si applicano alle unità di cogenerazione entrate in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2011 (se rispondono ai criteri indicati nel Decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e dl mare), alle unità di cogenerazione entrate in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2010 ( se rispondono ai criteri indicati dalla delibera 42/2002) e alle unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute come cogenerative secondo le modalità e criteri nei limiti indicati all’articolo 29, comma 4, del DLgs. 28/2011.

 

L’impianto di cogenerazione avrà diritto ad un numero di certificati bianchi pari a 8.6% del risparmio di energia primaria realizzato dall’unità, nell’anno solare considerato, moltiplicato per un coefficiente di armonizzazione K, il quale varia da 1,0 a 1,4 a seconda delle quote potenze.

 

I certificati bianchi sono riconosciuti per un periodo di 10 anni per le nuove unità di cogenerazione e 15 anni per quelle abbinate a reti di teleriscaldamento, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in esercizio dell’unita stessa. Alle unità di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute come cogenerative secondo le modalità e criteri nei limiti indicati all’articolo 29, comma 4, del DLgs. 28/2011, i certificati bianchi saranno riconosciuti per un periodo di 5 anni, nel limite del 30% di quanto riconosciuto alle nuove unità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ad eccezione dei fondi di garanzia, detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e altri incentivi pubblici in conto capitale. Inoltre, gli operatori che hanno avuto accesso ai certificati bianchi ai sensi dei decreti 20 luglio 2004 del Ministero delle attività produttive, potranno beneficiare degli attuali incentivi soltanto con la rinuncia del diritto dell’intero quantitativo dei certificati bianchi già ottenuti.

 

Per l’acceso al regime di sostegno, gli operatori sono tenuti a trasmettere domanda di riconoscimento di CAR al GSE,utilizzando la modulistica disponibile sul sito GSE entro il 30 settembre 2011; per gli impianti cogenerazione entrati in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2010 tale domanda esprime anche l’eventuale richiesta, da parte dell’operatore, di riconoscimento ai sensi della delibera 42/02 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2010 e, dopo il 1° aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, gli operatori devono verificare se i dati eventualmente già inviati al GSE corrispondo a quanto richiesto e quindi trasmettere allo stesso GSE una dichiarazione confermativa o documentazione integrativa.

 

Le domande di riconoscimento di CAR, le dichiarazioni e le documentazioni aggiuntive devono essere inviate al GSE entro il 30 novembre 2011 per gli esercizi degli anni precedenti il 2011, ed entro il 31 marzo di ogni anno per gli esercizi degli anni successivi.

 

Tutte le informazioni necessarie, in merito all’accesso agli incentivi, sono consultabili attraverso il link http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ nell’area Normativa.


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