AGGIORNAMENTI BOLLETTA ELETTRICA

AGGIORNAMENTI BOLLETTA ELETTRICA

Modifiche a decorrere dal 01/01/2012

Le novità che da gennaio 2012 si troveranno nella bolletta elettrica saranno diverse. Infatti a decorrere da gennaio 2012 tutte le società venditrici di energia elettrica sono tenute ad applicare alle proprie bollette le modifiche di seguito specificate.

Le componenti di bolletta oggetto di modifica risultano:

·         ACCISE (o imposte);

·         PERDITE DI RETE;

·         CTS (corrispettivo tariffario specifico).

 

 

A) Per quanto concerne le ACCISE si ricorda che a decorrere dal 01/01/2012 vengono soppresse le attuali accise comunali e provinciali, con l’introduzione a decorrere dal 1 gennaio 2012 di una nuova unica aliquota delle accise sui consumi di energia elettrica, che tutti i fornitori tramite le fatture mensili di energia elettrica saranno tenuti ad applicare al cliente finale, e che a secondo degli usi sono:

- euro 0,0227 su ogni kWh per uso domestico

- euro 0,0121 su ogni kWh per uso diverso

che vanno a sostituire le precedenti in vigore fino al 31/12/2011. Si desidera sottolineare che rimane invariato il limite di applicazione, di conseguenza non verranno applicate imposte a tutte le utenze con prelievo mensile superiore a 1.200.000 kWh.

 

 

B) Con la delibera ARG/elt 196/11 l’AEEG (Autorità dell’Energia Elettrica e Gas) modifica i fattori percentuali che devono essere applicati alle PERDITE DI RETE.

Infatti si ricorda che le perdite di rete sono calcolate come fattore percentuale rispetto al prelievo di energia attiva.

Con le nuove modifiche i fattori percentuali hanno subito una diminuzione, nello specifico:

·         AT (alta tensione) à 1,10% (rispetto a 2,90% fino al 31/12/2011);

·         MT (media tensione) à 4,70% (rispetto a 5,10% fino al 31/12/2011);

·         BT (bassa tensione) à 10,40% (rispetto a 10,80% fino al 31/12/2011);

 

 

C) Inoltre con decorrenza dal 01/01/2012 ogni impresa distributrice, ai propri clienti MT tenuti al pagamento del CTS, dovrà fatturare con periodicità mensile gli importi relativi al Corrispettivo Tariffario Specifico indicando il mese e anno di riferimento. Di conseguenza il venditore è tenuto ad includere nella prima fatturazione utile le medesime informazioni.

Nel periodo novembre-dicembre di ogni anno ogni impresa distributrice, ai propri utenti MT tenuti al pagamento del corrispettivo CTS,  fattura in unica immissione l’importo annuo dovuto, indicando l’anno cui si riferisce.

Entro il 28 febbraio di ogni anno ogni impresa distributrice, rende disponibile ai venditori, l’elenco degli utenti MT tenuti a corrispondere il CTS.


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