ACCISE – MODIFICHE AL TUA (Testo Unico Accise)
Chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane sulle modifiche introdotte
L’Agenzia delle Dogane ha emanato la nota R.U. 62488 sulla legge n.44 del 26 aprile 2012 in cui vengono approfondite e chiarite disposizioni in materia di agevolazione fiscale che di fatto vanno ad aggiornare il TUA. Di seguito vengono elencate le principali modifiche che si ritiene possano interessare i vari settori industriali.
A)Recupero accisa sul gasolio impiegato nell’attività di trasporto merci e determinate categorie di trasporto persone.
Viene eliminata la previsione di decadenza, quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare; di conseguenza la presentazione tardiva da parte degli esercenti non precluderà il riconoscimento del rimborso e darà avvio al previsto procedimento.
B)Agevolazione carburanti impiegati dalle imbarcazioni.
La benzina viene ricompresa fra i carburanti esenti da accisa impiegati dai natanti. Sono compresi pescherecci, imbarcazioni adibite al trasporto delle merci o al dragaggio ed esclusi quelli ad uso privato.
C)Energia Elettrica.
1. Soggetti obbligati
La nuova disposizione specifica che rientrano fra i soggetti obbligati anche coloro che acquistano direttamente energia in borsa elettrica per uso proprio (dato che per tali soggetti non è possibile individuare un fornitore).
2. Officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili
Per gli esercenti officine sfornite di misuratori per la misurazione dell’energia adoperata, la modifica prevede la corresponsione dell’accisa mediante un canone annuo determinato dall’Ufficio delle Dogane.
Per impianti con potenza non superiore a 100 kW, nell’ipotesi di officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili, viene inoltre consentito la possibilità di effettuare l’accertamento e liquidazione dell’accisa mediante la modalità di cui sopra (canone annuo). C’è da tenere presente che la determinazione del canone annuo, in caso di consumi tassati, viene effettuato per semplificare gli adempimenti fiscali, perciò si potrà arrivare ad una quantificazione forfetaria del debito d’imposta a prescindere dai dati rilevati dai misuratori.
3. Produzione combinata di energia elettrica e calore
Relativamente all’intero anno 2012, per i combustibili impiegati nella produzione combinata di energia elettrica e calore si continueranno ad applicare i coefficienti individuati dall’Autorità (deliberazione n.16/98), diminuiti nella misura del 12%.
4. Aliquote di accisa sull’energia elettrica
Le modifiche, che sostituiscono le disposizioni diffuse attraverso il D.L. n.16/2012, vengono introdotte per rendere più lineare l’applicazione delle imposte per le varie fasce di consumo:
1) consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
a. 0,0125 €/kWh per i primi 200.000 kWh di energia prelevata;
b. 0,0075 €/KWh per 200.000 kWh < prelievi energia < 1.200.000 kWh;
2) consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
a. 0,0125 €/kWh per i primi 200.000 kWh di energia prelevata;
b. 4.820 € fissi per consumi superiori ai primi 200.000 kWh;
5. Rivendita presso infrastrutture pubbliche – veicoli a trazione elettrica
Le modifiche si riferiscono a quelle infrastrutture pubbliche costituite da apposite colonnine utilizzate per ricaricare veicoli elettrici che verrebbero considerate officine elettriche dove viene svolta attività di rivendita dell’energia. Viene stabilito che l’accertamento dell’energia soggetta ad accisa debba avvenire sulla base dei dati comunicati dai gestori delle reti di distribuzione.
D)Deposito fiscale ai fini IVA.
Viene formalizzato il principio che in caso di introduzioni nel deposito IVA, non vengono richiesti né tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico del mezzo di trasporto.
E)Terminali retro portuali.
Viene effettuata una modifica sostitutiva alla disciplina per l’espletamento del servizio ai fini dello sdoganamento nei terminali retro portuali. A tale proposito seguiranno specifiche direttive operative da parte dell’Agenzia Delle Dogane.
F)Autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.
Vengono aggiunte disposizioni per l’individuazione delle procedure contabili e fiscali atte ad attenuare, in ambito nazionale, l’istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.
Per ulteriori dettagli si suggerisce di consultare la nota R.U. 62488 dell’Agenzia delle Dogane.