ENERGIA ELETTRICA – RIFORMA PER LA COSTITUZIONE IN MORA

ENERGIA ELETTRICA – RIFORMA PER LA COSTITUZIONE IN MORA

Nuovi obblighi per i venditori a decorrere dal 1 maggio 2013

 

L’Autorità, conseguentemente alle segnalazioni ricevute da parte delle Associazioni dei consumatori e degli esercenti la vendita di energia elettrica, ha ritenuto necessario prevedere misure specifiche per la procedura di costituzione in mora ed eventuale successiva richiesta di sospensione della fornitura. In particolare con la deliberazione 67/2013/R/COM del 21 febbraio 2013, l’AEEG disciplina la nuova regolamentazione in materia di costituzione in mora che entrerà in vigore a decorrere dal 01 maggio 2013.

 

Nelle comunicazioni di costituzione in mora, da trasmettere mezzo posta raccomandata, il venditore sarà tenuto ad evidenziare:

·         il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento degli importi in sospeso;

·         la data dalla quale il termine è calcolato, specificando se tale data corrisponde all’emissione o all’invio della comunicazione di costituzione in mora;

·         i termini previsti dalla normativa che l’esercente la vendita dovrà rispettare;

·         il termine decorso il quale il venditore provvederà a richiedere, al distributore competente, la sospensione della fornitura;

·         le modalità con cui il cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento;

·         che il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico:

o   pari a 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;

o   pari a 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto dei termini di preavviso previsti dalla normativa.

 

L’eventuale riconoscimento dell’indennizzo automatico, ove dovuto, dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dalla sospensione della fornitura e l’esercente la vendita nel documento di fatturazione o nella comunicazione di accompagnamento dovrà specificare come causale della detrazione “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità di costituzione in mora” e che “la corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”. 

 

Nello specifico i termini regolati nella deliberazione del 21 febbraio 2013, non devono essere:

·         inferiore a 15 giorni solari dall’invio della raccomandata di comunicazione di costituzione in mora o a 20 giorni solari dalla data di emissione, in caso l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;

·         inferiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine entro cui il venditore può presentare richiesta di sospensione della fornitura;

·         superiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora relativamente al termine per la consegna al vettore postale, qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata.

 

Gli esercenti la vendita sono tenuti infine a provvedere all’aggiornamento dei propri modelli contrattuali che dovranno contenere tutte le informazioni in merito a termini e modalità per l’eventuale costituzione in mora e sospensione della fornitura. Inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, i venditori saranno tenuti ad informare ogni Cliente circa le tempistiche e modalità per la costituzione in mora, nonché degli indennizzi automatici riconosciuti in caso di mancato rispetto di tale disciplina.


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