RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLA BOLLETTA ELETTRICA PER IMPRESE ENERGIVORE

RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLA BOLLETTA ELETTRICA PER IMPRESE ENERGIVORE

Allineamento agli “standard europei”

 

In riferimento al decreto-legge 22 giugno 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, con il quale si intende rivedere il sistema di applicazione oneri e accise nella bolletta, in data 26 aprile il Ministro Passera ha emanato un atto di indirizzo per la rimodulazione degli oneri di bolletta elettrica per le imprese energivore che dovrà essere recepito dall’AEEG (Autorità dell’Energia Elettrica e Gas) entro 60 giorni. Nell’atto vengono forniti gli indirizzi previsti necessari alla rideterminazione da parte dell’Autorità dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico e dei relativi criteri di ripartizione sui clienti finali.

L’obiettivo del provvedimento è quello di adeguare il sistema nazionale di agevolazioni fiscali al modello contenuto nella direttiva 2003/96/CE già in vigore nei principali paesi europei e quindi avvicinare il nostro sistema energetico a quello dell’Europa. Inoltre il superamento dell’attuale sistema di agevolazioni basato sulle quantità di energia consumata consentirà di eliminare un fattore di discriminazione tra imprese del medesimo settore ma di dimensioni diverse al fine di incrementare la competitività internazionale e la concorrenza del mercato interno.

Per la definizione e la ripartizione degli oneri tra le varie categorie di clienti e i relativi impatti economici, sono state effettuate diverse analisi e simulazioni. Si evidenzia un aggravio sui clienti alimentati in bassa e media tensione a vantaggio di quelli connessi in alta e altissima tensione; a tale proposito l’Autorità ha peraltro in più occasioni sottolineato la necessità di rivedere l’attuale struttura di applicazione degli oneri. L’ipotesi è quella di mantenere sostanzialmente invariate le attuali agevolazioni per le soglie di consumo più elevate (> 8 GWh per MT e > 12 GWh per le AT), ma di integrare la vigente struttura delle componenti tariffarie con agevolazioni anche per scaglioni di consumo inferiori, purché l’azienda  abbia un costo della fornitura di energia elettrica superiore al 2% del fatturato. Assumono significativa importanza le classi di bassa e media intensità energetica  cioè comprese fra il 2% e il 6%, sia in ragione della numerosità dei soggetti che per la quantità dei settori coinvolti. Per livelli superiori al 10% e in particolar modo per quelli maggiori del 15%, la riduzione dell’attuale valore dovrebbe comportare alla diminuzione dello squilibrio competitivo rispetto alle imprese nazionali ed estere. Nelle tabelle allegate all’atto vengono riportate tutte le informazioni per l’individuazione della classe energetica e relativa stima dell’agevolazione.

Per quanto concerne la ripartizione del costo per la rimodulazione sui clienti finali, l’atto valuta opportuno che l’onere complessivo che ne deriva sia posto a carico dei soggetti che non rientrano fra quelli agevolati.

Per l’individuazione dei costi di acquisto dell’energia elettrica sul mercato si ritiene necessario assumere prezzi finali standard suddivisi per classe di consumo.

In ragione degli elevati livelli raggiunti dagli oneri di sistema e la necessità di adeguarci agli standard europei, resta comunque inteso che la manovra si muove in un range alquanto limitato.

A riguardo saranno aperti i relativi tavoli di discussione con le parti sociali e di categoria che porti all’emanazione del documento definitivo di attuazione del decreto.


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