La direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica entrata in vigore il 4 dicembre 2012, dovrà essere recepita, dagli Stati membri, entro il 5 giugno 2014. La direttiva stabilisce norme per la risoluzione di problematiche del mercato energetico che frenano lo sviluppo dell’efficienza nella fornitura e uso dell’energia, punta al raggiungimento, entro il 2020, dell’obiettivo di risparmio energetico del 20% e mira allo sviluppo della competitività industriale e al rilancio della crescita economica, nonché la formazione di nuovi posti di lavoro di qualità.
In questo periodo di recessione economica globale, l’Unione europea ritiene necessario porsi l’ambizioso obiettivo di superare la crisi economica. Il traguardo prioritario di effettivo incremento dell’efficienza energetica per una crescita sostenibile è risparmiare i consumi energetici di importazione, infatti il fine della direttiva è proprio quello di risolvere i problemi energetici legati alla forte dipendenza dalle importazioni e alla limitazione dei cambiamenti climatici.
Agli Stati membri dell’Unione viene quindi imposto di elaborare strategie a lungo termine volte a mobilitare investimenti nella ristrutturazione degli edifici nazionali sia pubblici che privati, nonché l’obbligo di introdurre norme che prevedano l’acquisto da parte del Governo esclusivamente di prodotti e servizi ad alta efficienza energetica. Inoltre ciascun Stato membro dovrà garantire ogni anno, a decorrere dal 1 gennaio 2014, che il 3% della superficie coperta da edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del Governo, sia ristrutturata in modo da rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica.
Dovranno essere istituiti regimi obbligatori di efficienza energetica per garantire che Società distributrici di energia e Società di vendita conseguano, a decorrere dal 1 gennaio 2014, un obiettivo annuale di risparmio energetico almeno equivalente all’1,5% del volume dell’energia totale venduta nel precedente triennio. I singoli Stati membri avranno la facoltà di non imporre tale obbligo ai piccoli distributori e alle piccole Società di vendita al fine di evitare per tali Società oneri amministrativi sproporzionati.
Con efficacia rapportata ai costi, verranno promossi, per tutti i clienti finali, audit energetici di elevata qualità. A tale proposito, per le grandi imprese, entrerà in vigore l’obbligo di sottostare audit energetici ogni 4 anni; tali audit dovranno essere attivati non oltre i 3 anni dall’entrata in vigore della direttiva e dovranno essere svolti da esperti qualificati e accreditati secondo definiti criteri di qualificazione. Mentre sono da considerarsi esentate le imprese che attuano già un Sistema di Gestione dell’energia conforme alla norma UNI EN ISO 50001. Anche se l’obbligo non è riconosciuto per piccole e medie imprese, al fine di individuare interventi atti al risparmio energetico, sarà comunque di particolare importanza incoraggiare anche tali aziende a sottoporsi ad audit energetici.
Tutte le misure dovranno essere supportate da appositi strumenti finanziari e gli Stati membri dell’Unione potranno istituire un “Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, destinato a sostenere iniziative di risparmio energetico.
I requisiti stabiliti dalla direttiva sono comunque requisiti minimi che non impediscono a i singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più restrittive. In tale caso gli Stati dovranno comunque notificare le eventuali modifiche e integrazioni alla Commissione europea.