ADEGUAMENTI IMPIANTI MT – DK5600 – CEI 0-16

ADEGUAMENTI IMPIANTI MT – DK5600 – CEI 0-16

Chiarimenti in materia di adeguamento degli impianti MT

 

Con la deliberazione 198/11 l’Autorità incentiva all’adeguamento, tutti i clienti alimentati in media tensione che non hanno provveduto ad adeguare i propri impianti ai requisiti della norma CEI 0-16. Inoltre impone l’obbligo ai Distributori di riconoscere ed erogare indennizzi automatici agli utenti adeguati e peggio serviti.

 

Attualmente l’adeguamento non è obbligatorio e i clienti non adeguati, oltre a non poter godere degli indennizzi automatici, sono tenuti a versare il CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico). Per evitare il pagamento del CTS è necessario adeguare i propri impianti e provvedere alla trasmissione della relativa Dichiarazione di Adeguatezza (DIDA) al Distributore locale.

 

Qualora un utente avesse provveduto ad adeguare il proprio impianto alla DK5600 (norma che ha preceduto la CEI 0-16) ed avesse inoltre inviato la Dichiarazione di Adeguatezza, non è tenuto al pagamento del corrispettivo CTS nei casi in cui, successivamente al 01/09/2008 (data in cui venne riconosciuta la CEI 016 come regola tecnica di riferimento per le connessioni MT e AT alla Rete del  Distributore):
- non ha variato la potenza;
- non ha sostituito il DG e/o SPG;
- non è passato da Utente Attivo a Utente Passivo;
- non ha aumentato la potenza dell’impianto di produzione (qualora fosse stato già Utente Attivo);
- non ha ricevuto comunicazione da parte del Distributore riguardo la variazione dello stato del neutro da isolato a compensato;
- non ha variato l’estensione dei cavi MT a valle del DG (per esempio >400m a 20kV);
- non ha mai fatto cessazione del contratto e subentro per un periodo superiore ad un anno.

 

In generale, l’adeguamento consiste nella sostituzione del SPG o eventualmente del DG e in alcuni casi “limite” è necessario aggiornare la documentazione ed inviare la nuova Dichiarazione di Adeguatezza. Visto la casistica molto complessa, è però difficile fornire indicazioni complete, poiché le combinazioni possibili sono davvero tante e quindi i casi vanno trattati singolarmente.

 

Si conclude informando che il Distributore ha diritto ad effettuare controlli di rispondenza tra dichiarazione di adeguatezza ed effettive installazioni e revocare dichiarazioni di adeguatezza non conformi ai requisiti tecnici.


RICERCA

Confindustria Energia Adriatica Soc. Cons. a r.l.
Contatti



 

© 2025. «Confindustria energia adriatica». Privacy e Cookie Law Powered by SimpleUni