SBILANCIAMENTI FER
I provvedimenti dell’AEEG a seguito delle sentenze del Tar Lombardia, n.1613/2013, 1614/2013 e 1615/2013
Considerato
che con le sentenze nn.1613/2013, 1614/2013 e 1615/2013, il Tar Lombardia ha
annullato la deliberazione 281/2012/R/efr (Previsione del servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica per le unità di produzione di energia elettrica alimentare
da fonti rinnovabili), la deliberazione 493/2012/R/efr (Approvazione delle modalità per l'attribuzione dei
corrispettivi di sbilanciamento e dei corrispettivi a copertura dei costi
amministrativi da attribuire ai produttori in regime di ritiro dedicato e di
tariffa fissa onnicomprensiva) e le relative "Regole Tecniche per il
trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di
sbilanciamento.
Il Consiglio
dell’AEEG con una nota fa presente, ai sensi e nei limiti di cui alla
motivazione delle medesime sentenze, cioè limitatamente ai criteri di calcolo
dei corrispettivi di sbilanciamento attribuiti agli utenti del dispacciamento
e, conseguentemente, ai produttori, che le medesime sentenze non mettono in
discussione né la compartecipazione, da parte dei produttori da fonti
rinnovabili non programmabili, agli oneri di sbilanciamento, né la
prevedibilità di tali fonti (e quindi la necessità di effettuare programmi e
previsioni).
Di conseguenza è confermato l'obbligo, in capo agli utenti del dispacciamento,
di definire i programmi di immissione utilizzando le migliori stime dei
quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità,
in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, come
previsto dall'articolo 14, comma 14.6, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06.
Nel caso di ritiro dedicato, è confermata la disposizione prevista
dall'articolo 5, comma 5.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07, secondo cui "i produttori, per ogni impianto, sono tenuti a fornire al GSE, tramite
il portale informatico appositamente predisposto, i dati necessari ai fini
delle previsioni e della programmazione dell'energia elettrica immessa",
secondo le modalità definite dal GSE, di conseguenza, continua a trovare
applicazione anche la disposizione secondo cui il GSE applica, ai produttori
che accedono al ritiro dedicato, il corrispettivo a copertura dei costi
amministrativi, definito dal medesimo GSE nell'ipotesi di allocare ai
produttori gli interi costi fissi e variabili associati alla previsione delle
immissioni di energia elettrica e alla commercializzazione della medesima
energia.
L'Autorità fa presente che presenterà comunque ricorso al Consiglio di Stato,
con richiesta di sospensiva, avverso le sentenze sopra richiamate del Tar
Lombardia, e nelle more delle decisioni del Consiglio di Stato o di eventuali
altri provvedimenti adottati dall'Autorità, per effetto delle sentenze sopra
richiamate, viene ripristinato l'articolo 40, commi 40.4 e 40.5, dell'Allegato
A alla deliberazione n. 111/06 nella sua formulazione antecedente alla
deliberazione 281/2012/R/efr.
A riguardo, si ricorda che l'articolo 14, comma 14.7, dell'Allegato A alla
deliberazione n. 111/06 prevede che Terna segnali all'Autorità
significativi e reiterati scostamenti dall'applicazione dei principi enunciati
all'articolo 14, comma 14.6, dell'Allegato A alla medesima deliberazione, per
l'eventuale adozione dei relativi provvedimenti, incluso l'avvio di
procedimenti sanzionatori.