SBILANCIAMENTI FER

SBILANCIAMENTI FER

I provvedimenti dell’AEEG a seguito delle sentenze del Tar Lombardia, n.1613/2013, 1614/2013 e 1615/2013

 

Considerato che con le sentenze nn.1613/2013, 1614/2013 e 1615/2013, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione 281/2012/R/efr (Previsione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per le unità di produzione di energia elettrica alimentare da fonti rinnovabili), la  deliberazione 493/2012/R/efr (Approvazione delle modalità per l'attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento e dei corrispettivi a copertura dei costi amministrativi da attribuire ai produttori in regime di ritiro dedicato e di tariffa fissa onnicomprensiva) e le relative "Regole Tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento.

 

Il Consiglio dell’AEEG con una nota fa presente, ai sensi e nei limiti di cui alla motivazione delle medesime sentenze, cioè limitatamente ai criteri di calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento attribuiti agli utenti del dispacciamento e, conseguentemente, ai produttori, che le medesime sentenze non mettono in discussione né la compartecipazione, da parte dei produttori da fonti rinnovabili non programmabili, agli oneri di sbilanciamento, né la prevedibilità di tali fonti (e quindi la necessità di effettuare programmi e previsioni).


Di conseguenza è confermato l'obbligo, in capo agli utenti del dispacciamento, di definire i programmi di immissione utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dalle medesime unità, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, come previsto dall'articolo 14, comma 14.6, dell'Allegato A alla deliberazione
n. 111/06.


Nel caso di ritiro dedicato, è confermata la disposizione prevista dall'articolo 5, comma 5.1, dell'Allegato A alla deliberazione
n. 280/07, secondo cui "i produttori, per ogni impianto, sono tenuti a fornire al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto, i dati necessari ai fini delle previsioni e della programmazione dell'energia elettrica immessa", secondo le modalità definite dal GSE, di conseguenza, continua a trovare applicazione anche la disposizione secondo cui il GSE applica, ai produttori che accedono al ritiro dedicato, il corrispettivo a copertura dei costi amministrativi, definito dal medesimo GSE nell'ipotesi di allocare ai produttori gli interi costi fissi e variabili associati alla previsione delle immissioni di energia elettrica e alla commercializzazione della medesima energia.


L'Autorità fa presente che presenterà comunque ricorso al Consiglio di Stato, con richiesta di sospensiva, avverso le sentenze sopra richiamate del Tar Lombardia, e nelle more delle decisioni del Consiglio di Stato o di eventuali altri provvedimenti adottati dall'Autorità, per effetto delle sentenze sopra richiamate, viene ripristinato l'articolo 40, commi 40.4 e 40.5, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 nella sua formulazione antecedente alla deliberazione 281/2012/R/efr.


A riguardo, si ricorda che l'articolo 14, comma 14.7, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 prevede che Terna segnali all'Autorità significativi e reiterati scostamenti dall'applicazione dei principi enunciati all'articolo 14, comma 14.6, dell'Allegato A alla medesima deliberazione, per l'eventuale adozione dei relativi provvedimenti, incluso l'avvio di procedimenti sanzionatori.


RICERCA

Confindustria Energia Adriatica Soc. Cons. a r.l.
Contatti



 

© 2025. «Confindustria energia adriatica». Privacy e Cookie Law Powered by SimpleUni