GARE DISTRIBUZIONE GAS – OPPORTUNITA’ PER I COMUNI SE BEN GESTITE

GARE DISTRIBUZIONE GAS – OPPORTUNITA’ PER I COMUNI SE BEN GESTITE

Benefici per gli enti locali senza gravare sull’utente finale

 

Sembra finalmente completata la definizione delle modalità di affidamento delle concessioni per il servizio di distribuzione di gas naturale, dopo un travagliato periodo contrassegnato da forte incertezza.

Infatti la disciplina del servizio distribuzione gas è stato oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi sia da parte del legislatore (dall'art. 46- bis del D.L. 159/2007, ai successivi DM sino ad arrivare al D.Lgs. 93/2011) che dei giudici (specie quelli amministrativi e con pronunce, non di rado, di segno opposto),   compresi quelli  costituzionali (vedi la sentenza della Consulta che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, c. 4, del D.Lgs. 93/2011, salvando così il nuovo assetto della riforma incentrato sull'identificazione di bacini ottimali di utenza - 117 Atem per la precisione - attraverso cui obbligatoriamente svolgere l'attività di distribuzione in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi con lo scopo di garantire al settore maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi).

Di recente è intervenuto il legislatore nazionale per "sbloccare" una situazione di stallo, che con il D.L. 69/2013 (Decreto del Fare) convertito con la Legge 98/2013, dispone che gli enti locali saranno maggiormente "responsabilizzati" a svolgere i loro adempimenti amministrativi: i termini per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle gare d'ambito sono stati dichiarati perentori; in caso di inadempimento è stato previsto il potere sostitutivo della regione che potrà nominare un commissario specifico.

Fatto un altro passo avanti, restano da parte delle imprese di distribuzione, dubbi legati alla proposta dell'Autorità circa il riconoscimento in tariffa del delta VIR/RAB, e più precisamente nella soluzione prospettata nel DCO 359/2013/R/GAS:

-          il delta VIR-RAB è riconosciuto al solo nuovo gestore che subentra al gestore uscente

-          il delta VIR-RAB non è riconosciuto al gestore entrante ove tale soggetto, aggiudicatario della gara d'ambito, sia già presente nel territorio del medesimo ambito quale gestore uscente.

 

Invece lato enti locali (Comune), non sembra essere noto l’opportunità che tale riforma potrà dare ai bilanci comunali, se la partita verrà ben gestita, a partire dal definizione del valore industriale residuo (VIR), attraverso il quale i Comuni potranno ricevere annualmente una quota parte della remunerazione del capitale investito sulla parte di rete che risulterà di proprietà pubblica.

 

Inoltre, l’ente locale potrà chiedere un canone annuale di concessione fino ad un massimo del 5% del VRD, quota parte del 1% annuo del VRD del proprio ATEM, riscuotere la Tosap per occupazione suolo pubblico sulla parte di rete di proprietà del gestore, acquisire la proprietà delle reti all’interno delle nuove urbanizzazioni e ricevere un equivalente pro-quota dei certificati bianchi prodotti dal gestore come soggetto obbligato, il tutto previsto dal regolatore a carico del gestore entrante, e che auspica un adeguato controllo da parte degli enti locali, al fine di evitare che questi aspetti si traducano in rincari del servizio all’utente finale.


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