GARE DISTRIBUZIONE GAS – OPPORTUNITA’ PER I COMUNI SE BEN GESTITE
Benefici per gli enti locali senza gravare sull’utente finale
Sembra finalmente completata la
definizione delle modalità di affidamento delle concessioni per il servizio di
distribuzione di gas naturale, dopo un travagliato periodo contrassegnato da
forte incertezza.
Infatti la disciplina del servizio distribuzione gas è stato oggetto negli
ultimi anni di numerosi interventi sia da parte del legislatore (dall'art. 46-
bis del D.L. 159/2007, ai successivi DM sino ad arrivare al D.Lgs. 93/2011) che
dei giudici (specie quelli amministrativi e con pronunce, non di rado, di segno
opposto), compresi quelli costituzionali (vedi la sentenza
della Consulta che ha dichiarato infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24, c. 4, del D.Lgs. 93/2011, salvando così il nuovo
assetto della riforma incentrato sull'identificazione di bacini ottimali di
utenza - 117 Atem per la precisione - attraverso cui obbligatoriamente svolgere
l'attività di distribuzione in base a criteri di efficienza e riduzione dei
costi con lo scopo di garantire al settore maggiore concorrenza e livelli
minimi di qualità dei servizi).
Di recente è intervenuto il legislatore nazionale per "sbloccare" una
situazione di stallo, che con il D.L. 69/2013 (Decreto del Fare) convertito con
la Legge 98/2013, dispone che gli enti locali saranno maggiormente
"responsabilizzati" a svolgere i loro adempimenti amministrativi: i
termini per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle gare d'ambito sono
stati dichiarati perentori; in caso di inadempimento è stato previsto il potere
sostitutivo della regione che potrà nominare un commissario specifico.
Fatto un altro passo avanti,
restano da parte delle imprese di distribuzione, dubbi legati alla proposta
dell'Autorità circa il riconoscimento in tariffa del delta VIR/RAB, e più precisamente
nella soluzione prospettata nel DCO 359/2013/R/GAS:
-
il delta VIR-RAB è riconosciuto al solo nuovo gestore
che subentra al gestore uscente
-
il delta VIR-RAB non è riconosciuto al gestore
entrante ove tale soggetto, aggiudicatario della gara d'ambito, sia già
presente nel territorio del medesimo ambito quale gestore uscente.
Invece lato enti locali (Comune), non sembra essere noto
l’opportunità che tale riforma potrà dare ai bilanci comunali, se la partita
verrà ben gestita, a partire dal definizione del valore industriale residuo
(VIR), attraverso il quale i Comuni potranno ricevere annualmente una quota
parte della remunerazione del capitale investito sulla parte di rete che
risulterà di proprietà pubblica.
Inoltre, l’ente locale potrà chiedere un canone annuale di
concessione fino ad un massimo del 5% del VRD, quota parte del 1% annuo del VRD
del proprio ATEM, riscuotere la Tosap per occupazione suolo pubblico sulla
parte di rete di proprietà del gestore, acquisire la proprietà delle reti
all’interno delle nuove urbanizzazioni e ricevere un equivalente pro-quota dei
certificati bianchi prodotti dal gestore come soggetto obbligato, il tutto previsto
dal regolatore a carico del gestore entrante, e che auspica un adeguato
controllo da parte degli enti locali, al fine di evitare che questi aspetti si
traducano in rincari del servizio all’utente finale.