ENERGIVORI – REGISTRAZIONE ENTRO IL 30 NOVEMBRE
Definite le modalità di calcolo dell’incidenza energetica
09/10/2013
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in data 4 ottobre 2013
con propria Delibera 437/2013 ha definito le "Modalità operative per la
prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia
elettrica", attraverso la quale i grandi consumatori di energia secondo il
Decreto Passera, potranno beneficiare di riduzioni anche significative degli
oneri di sistema in bolletta.
Potranno chiedere la rimodulazione degli oneri, le imprese
energivore, che nell’anno solare 2012 abbiano presentato i seguenti requisiti:
a) siano attività manifatturiere con ATECO 2007 (codici da 10.xx.xx a
33.xx.xx);
b)
consumo per la propria attività superiore a 2,4 GWh elettrici (2.400.000 kWh)
annui;
c)
abbiano un rapporto IIE (Indice Intensità Energetica) tra il costo del
quantitativo di energia elettrica utilizzata nell'anno solare (da calcolarsi
usando la tabella riportata in apposito decreto) per una incidenza sul fatturato
annuale uguale o superiore al 2%.
Per le aziende che presentano i citati requisiti il Decreto
Passera, prevedeva che è possibile richiedere una riduzione dell'incidenza
degli oneri generali di sistema (componenti A/UC), in funzione del rapporto IIE
(Indice Intensità Energetica) secondo i seguenti valori indicativi:
IIE compreso tra 2% e 6% - 15%
degli oneri di sistema
IIE compreso tra 6% e 10% -
30% degli oneri di sistema
IIE compreso tra 10% e 15% -
45% degli oneri di sistema
IIE superiore al 15% -
60% degli oneri di sistema
che come indica la Delibera 437/2013, la definizione dell'entità
effettiva dello sgravio sugli oneri di sistema sarà comunque disciplinata da un
successivo provvedimento.
Nel frattempo di certo c’è che la decorrenza degli sgravi è stata fissata al 1 luglio 2013,
come previsto in Delibera 340/2013, e che per gli aventi diritto la registrazione deve avvenire entro il 30
novembre 2013 nell’apposito sistema che dovrà essere messo a disposizione
dalla Cassa Conguaglio sul proprio sito internet.
Confermato anche che la valorizzazione del costo annuale per
energia elettrica non è da effettuarsi sulla base del costo desunto
direttamente dalle bollette, ma dovrà essere quantificato sulla base dell’energia
elettrica consumata nel 2012 (aggregata per i vari livelli di tensione e numero
di siti, e tenendo separata nel conto l'energia elettrica autoprodotta) e secondo
specifici valori riportati nella Delibera 437/2013.