ENERGIVORI – FORMAZIONE ELENCO
Attivato il sistema di accreditamento
25/10/2013
Con le deliberazioni n. 437/2013/R/EEL e n. 461/2013/R/EEL
l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha definito le modalità operative
per la prima costituzione dell’elenco di imprese a forte consumo di energia
elettrica.
Di conseguenza, come previsto da citati dispositivi,
la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ha messo a disposizione il sistema
telematico con accesso via web, finalizzato alla raccolta delle dichiarazioni
di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, i cui requisiti e
funzionalità sono definiti nell’Allegato 1 della deliberazione.
Come riportato nella circolare n. 25/2013/ELT della
stessa Cassa Conguaglio, l’accesso al portale sarà possibile a partire dal 21
ottobre 2013, e dovrà avvenire entro
il 30 novembre prossimo.
All’elenco potranno aderire i soggetti a forte consumi
di energia elettrica, cioè le imprese che soddisfano i requisiti indicati
dall’articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 e con codice ATECO
prevalente riferito ad attività manifatturiera (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx).
La registrazione al sistema telematico, necessaria al
rilascio della dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo
decreto, deve avvenire fornendo i dati indicati nell’Allegato 2 della citata
deliberazione, inoltre, il sistema telematico predisposto è accessibile tramite
l’applicazione web disponibile sul sito internet di Cassa al seguente link energivori.ccse.cc.
Ottenuto l’accesso al sistema, le imprese dovranno
accreditarsi seguendo le istruzioni del manuale utente “Anagrafica Energivori”.
A riguardo la cassa Conguaglio precisa che tutte le
dichiarazioni saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni
mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste
dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R., la CCSE
effettuerà, inoltre, idonei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.
Come stabilito dal decreto 5 aprile 2013, una volta
chiuso l’accesso al sistema ed elaborate le informazioni in esso dichiarate da
ciascuna impresa, CCSE fornirà l’elenco delle imprese a forte consumo di
energia elettrica e le informazioni da ognuno di essi dichiarate, all’Agenzia
delle Entrate, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e al
Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di
finanza.
L’elenco sarà, altresì, pubblicato sul sito web
della CCSE ed i relativi riconoscimenti avranno carattere di pubblicità ai
sensi degli artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013.