ENERGIVORI – FORMAZIONE ELENCO

ENERGIVORI – FORMAZIONE ELENCO

Attivato il sistema di accreditamento

25/10/2013

Con le deliberazioni n. 437/2013/R/EEL e n. 461/2013/R/EEL l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell’elenco di imprese a forte consumo di energia elettrica.

Di conseguenza, come previsto da citati dispositivi, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ha messo a disposizione il sistema telematico con accesso via web, finalizzato alla raccolta delle dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, i cui requisiti e funzionalità sono definiti nell’Allegato 1 della deliberazione.

Come riportato nella circolare n. 25/2013/ELT della stessa Cassa Conguaglio, l’accesso al portale sarà possibile a partire dal 21 ottobre 2013, e dovrà avvenire entro il 30 novembre prossimo.

All’elenco potranno aderire i soggetti a forte consumi di energia elettrica, cioè le imprese che soddisfano i requisiti indicati dall’articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 e con codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiera (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx).

La registrazione al sistema telematico, necessaria al rilascio della dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, deve avvenire fornendo i dati indicati nell’Allegato 2 della citata deliberazione, inoltre, il sistema telematico predisposto è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito internet di Cassa al seguente link energivori.ccse.cc.

Ottenuto l’accesso al sistema, le imprese dovranno accreditarsi seguendo le istruzioni del manuale utente “Anagrafica Energivori”.

A riguardo la cassa Conguaglio precisa che tutte le dichiarazioni saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R., la CCSE effettuerà, inoltre, idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Come stabilito dal decreto 5 aprile 2013, una volta chiuso l’accesso al sistema ed elaborate le informazioni in esso dichiarate da ciascuna impresa, CCSE fornirà l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e le informazioni da ognuno di essi dichiarate, all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Nucleo Speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza. 

L’elenco sarà, altresì, pubblicato sul sito web della CCSE ed i relativi riconoscimenti avranno carattere di pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013.


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