DISPACCIAMENTO PER LE FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI

DISPACCIAMENTO PER LE FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI

Sbilanciamento per la quantità eccedente al 20% della programmazione

08/11/2013

Con relative sentenze, il Tar Lombardia, ha parzialmente annullato le deliberazioni dell’AEEG in materia di dispacciamento per le fonti rinnovabili non programmabili. A seguito delle richieste di chiarimenti trasmesse da alcuni operatori di settore e da Terna, l’Autorità ha fornito rispettive precisazioni in merito all’ottemperanza alle ordinanze del Consiglio di Stato.

 

L’Autorità ritiene che, anche le fonti rinnovabili non programmabili debbono concorrere alla sicurezza del sistema elettrico ed è quindi necessario disporre di strumenti che promuovano la corretta previsione delle immissioni di energia elettrica. In particolare, anche agli utenti del dispacciamento titolari di un impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili non programmabili, dovranno essere applicati, anche se in forma favorevole e ridotta, corrispettivi di sbilanciamento espressivi del valore di mercato dell’energia elettrica immessa.

 

Con la deliberazione 462/2013/R/eel del 17 ottobre 2013, l’AEEG disciplina che, con riferimento alle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, siano applicati i corrispettivi di sbilanciamento, esclusivamente per la quota effettiva che eccede il 20% del programma vincolante e corretto del punto di dispacciamento. Tali disposizioni sono efficaci a decorrere dal 1 gennaio 2013, fino a alla decisione di merito degli appelli dell’Autorità pendenti dinanzi al Consiglio di Stato. Per il momento, Terna e il GSE, dovranno dare esecuzione alle disposizioni a decorrere dal 1 ottobre 2013, rinviando le programmazioni relative ai primi 9 mesi del 2013, al termine del citato contenzioso. Eventuali conguagli potrebbero quindi essere definiti in seguito.


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