DISPACCIAMENTO PER LE FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI
Sbilanciamento per la quantità eccedente al 20% della programmazione
08/11/2013
Con relative sentenze, il Tar Lombardia, ha parzialmente annullato le
deliberazioni dell’AEEG in materia di dispacciamento per le fonti rinnovabili
non programmabili. A seguito delle richieste di chiarimenti trasmesse da alcuni
operatori di settore e da Terna, l’Autorità ha fornito rispettive precisazioni
in merito all’ottemperanza alle ordinanze del Consiglio di Stato.
L’Autorità ritiene che, anche le fonti rinnovabili non programmabili
debbono concorrere alla sicurezza del sistema elettrico ed è quindi necessario
disporre di strumenti che promuovano la corretta previsione delle immissioni di
energia elettrica. In particolare, anche agli utenti del dispacciamento
titolari di un impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili non
programmabili, dovranno essere applicati, anche se in forma favorevole e
ridotta, corrispettivi di sbilanciamento espressivi del valore di mercato
dell’energia elettrica immessa.
Con la deliberazione 462/2013/R/eel del 17 ottobre 2013, l’AEEG
disciplina che, con riferimento alle unità di produzione alimentate da fonti
rinnovabili non programmabili, siano applicati i corrispettivi di
sbilanciamento, esclusivamente per la quota effettiva che eccede il 20% del
programma vincolante e corretto del punto di dispacciamento. Tali disposizioni
sono efficaci a decorrere dal 1 gennaio 2013, fino a alla decisione di merito
degli appelli dell’Autorità pendenti dinanzi al Consiglio di Stato. Per il
momento, Terna e il GSE, dovranno dare esecuzione alle disposizioni a decorrere
dal 1 ottobre 2013, rinviando le programmazioni relative ai primi 9 mesi del
2013, al termine del citato contenzioso. Eventuali conguagli potrebbero quindi
essere definiti in seguito.