CHIARIMENTI SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

CHIARIMENTI SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Catasto e fiscalità – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

09/01/2014

Con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato molteplici temi, di carattere catastale e fiscale, relativi agli impianti fotovoltaici.

La materia riguarda tutti i soggetti responsabili che detengono un impianto fotovoltaico, in quanto nella citata circolare viene chiarito uno degli aspetti più contrastanti in materia.

In particolare si affrontano i diversi casi nei quali far rientrare gli impianti fotovoltaici ai fini del catasto e fisco, come nel caso particolare di immobili che ospitano impianti, che rientrano nella categoria catastale “D/1" (opifici), la cui rendita deve ricomprendere anche i pannelli.

Diversamente, non sussiste obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come sua variazione, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

  • la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non supera 3 kW per ogni unità immobiliare servita;
  • la potenza nominale complessiva in kW non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo o sia integrato a immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
  • per le installazioni al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento, comprensiva degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici, e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi è inferiore a 150 metri cubi.

Dal punto di vista fiscale, gli impianti fotovoltaici sono qualificati sulla base della loro rilevanza catastale, considerandoli beni immobili quando sono dichiarati in catasto, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità di cui fanno parte.

La cessione di un impianto fotovoltaico qualificabile come bene mobile, effettuata nell’esercizio di imprese o  di arti e professioni, è imponibile ad IVA.

Per gli impianti qualificabili come beni immobili, la disciplina IVA relativa alle cessioni e alle locazioni immobiliari prevede invece, come noto, il regime di esenzione, rispetto al quale sussistono, tuttavia, numerose e importanti eccezioni che tendono, anzi, a prevalere sulla regola dell’esenzione.

In ogni caso a prescindere dalla qualificazione dell’impianto quale bene mobile o immobile, l’aliquota IVA applicabile in caso di imponibilità IVA, è quella intermedia, attualmente pari al 10%.

Facendo un esempio, se l’impianto è installato su un lastrico solare censito in catasto, sarà classificato nella categoria fittizia “F/5”, con importanti conseguenze di carattere fiscale in caso di trasferimento o di locazione.

Se invece l’impianto è privo di autonomia catastale, va considerato come parte del fabbricato al quale appartiene, e alla relativa cessione o locazione, si applica il trattamento previsto per le pertinenze in relazione al regime del fabbricato.

Un ulteriore importante tema affrontato nella citata circolare riguarda gli aspetti relativi agli impianti fotovoltaici realizzati su beni di terzi e a quelli acquisiti in leasing, con i conseguenti differenti profili fiscali in materia di imposizione sui trasferimenti e sui redditi, sotto quest’ultimo aspetto anche nell’ipotesi in cui la società che possiede l’impianto sia considerata “non operativa”.

Chiarezza in fine viene fatta, in merito  alla tariffa premio e alla tariffa omnicomprensiva. La tariffa premio deve essere considerata quale contributo a fondo perduto, che la pone al di fuori del campo di applicazione dell’IVA, ma la rende imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap se percepita nell’esercizio di un’attività commerciale, diversamente, la tariffa omnicomprensiva rappresenta un corrispettivo, sempre se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o di lavoro autonomo, è rilevante sia ai fini dell’IVA, che delle imposte dirette e dell’Irap.


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