RENDITA INVESTIMENTI FONTI RINNOVABILI
Gli ultimi provvedimenti possono compromettere il futuro
(20/01/2014)
Il continuo aggiornamento e introduzione di nuove norme,
rischia di condizionare fortemente la rendita degli investimenti fatti e futuri
nelle fonti rinnovabili; in particolare anche i recenti provvedimenti, come
quelli entrati in vigore il 24 dicembre 2013 (DL Destinazione Italia, già Fare
2), e altre il 1 gennaio 2014 (Legge di Stabilità 2014), sembrano andare in
quella direzione.
Il DL del Fare 2, era già intervenuto su due aspetti
regolamentari importanti per investimenti nelle fonti rinnovabili, come per il
regime dei prezzi minimi garantiti, riconosciuti agli impianti con potenza
nominale sino ad 1 MW che cedono l'energia elettrica prodotta in regime di
ritiro dedicato, e la durata del periodo di incentivazione, per gli impianti
(esclusi gli impianti Cip 6) ai quali l'incentivazione è stata già concessa dal
GSE (con diminuzione del valore incentivante).
Ora anche la Legge di Stabilità 2014, introduce importanti
novità, mettendo le basi per il capacity payment (un corrispettivo per la
disponibilità degli impianti termoelettrici), definendo la proroga a tutto il
2014 del quinto conto energia nelle zone colpite da eventi calamitosi e
l’introduzione di un regime di incentivazione alternativo per impianti di
generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati
in esercizio entro il 2012, oltre ad alcune norme sull'autorizzazione unica per
impianti termoelettrici e una norma per clienti finali energivori.
Mentre, nella Legge di Stabilità 2014 non sono più presenti
due ipotesi molto discusse, relative rispettivamente alla possibilità di caricare
i costi del capacity payment ai regimi di incentivazione delle fonti
rinnovabili e rendere il regime del ritiro dedicato, da parte del GSE, del
tutto incompatibile con la percezione di incentivi alla produzione da fonti
rinnovabili.
Scampato il pericolo della non retroattività, si rileva che
le nuove modalità di definizione dei prezzi minimi garantiti ("PMG"),
intervengono solo sui prezzi da riconoscersi a cessioni future, senza mai prevedere
l’immodificabilità dei medesimi o il diritto alla relativa percezione per
periodi futuri predeterminati.
Se interessa (forse poco ai titolari di impianti fotovoltaici),
un divieto simile più significativo, è l'effetto di tale norma per impianti al
termine del periodo di validità della qualifica IAFR (quindi in uscita dal
regime dei certificati verdi nei prossimi anni), perché questi potrebbero
invece aspirare a breve agli incentivi per i rifacimenti.
Tornando al tema dei PMG, continuerà ad intervenire l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, che già nel 2011 e da ultimo nel dicembre
2013, ha pesantemente ridotto il valore dei PMG, soprattutto per il fotovoltaico.