RENDITA INVESTIMENTI FONTI RINNOVABILI

RENDITA INVESTIMENTI FONTI RINNOVABILI

Gli ultimi provvedimenti possono compromettere il futuro

(20/01/2014)

Il continuo aggiornamento e introduzione di nuove norme, rischia di condizionare fortemente la rendita degli investimenti fatti e futuri nelle fonti rinnovabili; in particolare anche i recenti provvedimenti, come quelli entrati in vigore il 24 dicembre 2013 (DL Destinazione Italia, già Fare 2), e altre il 1 gennaio 2014 (Legge di Stabilità 2014), sembrano andare in quella direzione.

Il DL del Fare 2, era già intervenuto su due aspetti regolamentari importanti per investimenti nelle fonti rinnovabili, come per il regime dei prezzi minimi garantiti, riconosciuti agli impianti con potenza nominale sino ad 1 MW che cedono l'energia elettrica prodotta in regime di ritiro dedicato, e la durata del periodo di incentivazione, per gli impianti (esclusi gli impianti Cip 6) ai quali l'incentivazione è stata già concessa dal GSE (con diminuzione del valore incentivante).

Ora anche la Legge di Stabilità 2014, introduce importanti novità, mettendo le basi per il capacity payment (un corrispettivo per la disponibilità degli impianti termoelettrici), definendo la proroga a tutto il 2014 del quinto conto energia nelle zone colpite da eventi calamitosi e l’introduzione di un regime di incentivazione alternativo per impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 2012, oltre ad alcune norme sull'autorizzazione unica per impianti termoelettrici e una norma per clienti finali energivori.

Mentre, nella Legge di Stabilità 2014 non sono più presenti due ipotesi molto discusse, relative rispettivamente alla possibilità di caricare i costi del capacity payment ai regimi di incentivazione delle fonti rinnovabili e rendere il regime del ritiro dedicato, da parte del GSE, del tutto incompatibile con la percezione di incentivi alla produzione da fonti rinnovabili.

Scampato il pericolo della non retroattività, si rileva che le nuove modalità di definizione dei prezzi minimi garantiti ("PMG"), intervengono solo sui prezzi da riconoscersi a cessioni future, senza mai prevedere l’immodificabilità dei medesimi o il diritto alla relativa percezione per periodi futuri predeterminati.

Se interessa (forse poco ai titolari di impianti fotovoltaici), un divieto simile più significativo, è l'effetto di tale norma per impianti al termine del periodo di validità della qualifica IAFR (quindi in uscita dal regime dei certificati verdi nei prossimi anni), perché questi potrebbero invece aspirare a breve agli incentivi per i rifacimenti.

Tornando al tema dei PMG, continuerà ad intervenire l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che già nel 2011 e da ultimo nel dicembre 2013, ha pesantemente ridotto il valore dei PMG, soprattutto per il fotovoltaico.


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