RECEPITA DIRETTIVA 2012/19/UE PER SMALTIMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI

RECEPITA DIRETTIVA 2012/19/UE PER SMALTIMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI

Pannelli classificati RAEE distinti tra storici e nuovi

(09/06/2014)

Con il Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è stato recepito la Direttiva 2012/19/UE, che ha classificato i pannelli fotovoltaici rifiuti del tipo RAEE, introducendo diversi modelli di finanziamento della raccolta differenziata e del riciclo, distinguendo tra "storici" e "nuovi" e tra "provenienza domestica" e "provenienza professionale".

Resta il fatto che i produttori di pannelli fotovoltaici potranno far fronte ai propri obblighi sia individualmente che collettivamente tramite un Consorzio, senza fine di lucro, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente; sia i sistemi individuali che quelli collettivi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9011:2008 e 14000, OHASAS 18001 o altro sistema equivalente.

I produttori che non adempiranno ai loro nuovi obblighi saranno sanzionabili retroattivamente in base al numero di moduli fotovoltaici immessi nel mercato, a partire dall'entrata in vigore della normativa e per tutto il periodo corrispondente alla mancata adesione.

Nel caso dei pannelli fotovoltaici si possono distinguere le seguenti tipologie:

RAEE STORICI SIA DOMESTICI CHE PROFESSIONALI

- sono quelli derivanti da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014;

- sono tipo Raee domestici, cioè rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW (art. 4 comma 1 lettera "l" del Dlgs), la responsabilità è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso dei pannelli immessi sul mercato nell'anno solare di riferimento;

- sono tipo Raee professionali, cioè rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale pari o superiore a 10 kW (art. 4 comma 1 lettera "m" del Dlgs), la responsabilità è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero è a carico del detentore negli altri casi.

RAEE NUOVI SIA DOMESTICI CHE PROFESSIONALI

- sono quelli derivanti da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 12 aprile 2014;

- sono tipo Raee domestici la responsabilità è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano; i rispettivi costi;

- sono tipo Raee professionali la responsabilità è a carico dei produttori per tutti i pannelli immessi sul mercato in ogni anno solare (a partire dal 12/04/2014).

Per impianti incentivati dal IV e V Conto Energia, la disciplina è dunque necessariamente quella relativa ad impianti storici, ma con la precisazione che – secondo quanto dettato dai citati Decreti Ministeriali istitutivi il IV e V Conto Energia – dal 1 luglio 2012 le tariffe incentivanti venivano concesse solo se i pannelli erano prodotti da un azienda aderente ad un consorzio che ne garantisse il riciclo al fine vita (art. 7, comma 5, Dm 05/07/2012).

L'adempimento di tale obbligo era dimostrato dai produttori di pannelli fotovoltaici trasmettendo al GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) l'attestato di adesione ad un sistema o consorzio Europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della loro vita utile.

Si può dunque desumere che, anche se il Dlgs n. 49/2014 non lo specifica direttamente, i proprietari di impianti entrati in esercizio a partire dal 01/07/2012 e incentivati con il IV o V Conto Energia, siano esonerati da qualunque impegno, in quanto il Consorzio cui aderisce il produttore se ne fa carico direttamente.

Per impianti con moduli installati nei precedenti Conto Energia, in questo caso risulta che gli impianti sono entrati in esercizio prima del 01/07/2012, e cioè prima della presa in carico del processo di smaltimento da parte dei consorzi.

Il legislatore ha adottato un meccanismo precauzionale, gravando gli impianti di una sorta di "cauzione" a carico dei gestori degli impianti, consistente in un prelievo che il GSE effettua sugli incentivi del Conto Energia, la cui entità precisa della cauzione viene determinata sulla base dei costi medi di recupero e riciclo che i produttori dei pannelli sostengono per aderire ai consorzi.

Entro un anno dall'entrata in vigore del Dlgs n. 49/2014 il GSE definirà il metodo di calcolo di tale quota e le relative modalità operative. La cauzione verrà poi rimborsata al momento della dismissione dell'impianto, solo se domestico e se il detentore dei pannelli (il gestore dell'impianto) adempirà agli obblighi di avvio e riciclo portandoli in uno dei centri di raccolta comunali oppure dal rivenditore stesso.

Mentre la cauzione per pannelli di un impianto professionale non verrà, invece, restituita, ma appunto utilizzata per la raccolta ed il riciclo dei moduli; in pratica sarà un consorzio incaricato e pagato dal GSE a farsi carico dello smaltimento.

Mentre, gli impianti innovativi e a concentrazione, entrati in esercizio dopo il 01/07/2012, risultano  esonerati dall'obbligo di adesione del produttore ad un consorzio; questi rifiuti sono però, con l'entrata in vigore del Dlgs n. 49/2014, a tutti gli effetti Raee e dovrebbero dunque seguire le regole dettate per gli impianti incentivati, però il Decreto n. 49/2014 non ne fa però esplicita menzione, lasciando un vuoto da colmare.


RICERCA

Confindustria Energia Adriatica Soc. Cons. a r.l.
Contatti



 

© 2025. «Confindustria energia adriatica». Privacy e Cookie Law Powered by SimpleUni