RECEPITA DIRETTIVA 2012/19/UE PER SMALTIMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI
Pannelli classificati RAEE distinti tra storici e nuovi
(09/06/2014)
Con il Decreto Legislativo 14
marzo 2014, n. 49 è stato recepito la Direttiva 2012/19/UE, che ha classificato
i pannelli fotovoltaici rifiuti del tipo RAEE, introducendo diversi modelli di
finanziamento della raccolta differenziata e del riciclo, distinguendo tra
"storici" e "nuovi" e tra "provenienza domestica"
e "provenienza professionale".
Resta il fatto che i produttori
di pannelli fotovoltaici potranno far fronte ai propri obblighi sia
individualmente che collettivamente tramite un Consorzio, senza fine di lucro,
riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente; sia i sistemi individuali che quelli
collettivi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO
9011:2008 e 14000, OHASAS 18001 o altro sistema equivalente.
I produttori che non adempiranno
ai loro nuovi obblighi saranno sanzionabili retroattivamente in base al numero
di moduli fotovoltaici immessi nel mercato, a partire dall'entrata in vigore
della normativa e per tutto il periodo corrispondente alla mancata adesione.
Nel caso dei pannelli
fotovoltaici si possono distinguere le seguenti tipologie:
RAEE STORICI SIA DOMESTICI CHE
PROFESSIONALI
- sono quelli derivanti da
pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014;
- sono tipo Raee domestici, cioè
rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza
nominale inferiore a 10 kW (art. 4 comma 1 lettera "l" del Dlgs), la
responsabilità è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno
in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota
di mercato, calcolata in base al peso dei pannelli immessi sul mercato nell'anno
solare di riferimento;
- sono tipo Raee professionali,
cioè rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di
potenza nominale pari o superiore a 10 kW (art. 4 comma 1 lettera "m"
del Dlgs), la responsabilità è a carico del produttore nel caso di fornitura di
una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un
prodotto di tipo equivalente ovvero è a carico del detentore negli altri casi.
RAEE NUOVI SIA DOMESTICI CHE
PROFESSIONALI
- sono quelli derivanti da
pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 12 aprile 2014;
- sono tipo Raee domestici la
responsabilità è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui
si verificano; i rispettivi costi;
- sono tipo Raee professionali la
responsabilità è a carico dei produttori per tutti i pannelli immessi sul
mercato in ogni anno solare (a partire dal 12/04/2014).
Per impianti incentivati dal IV e
V Conto Energia, la disciplina è dunque necessariamente quella relativa ad
impianti storici, ma con la precisazione che – secondo quanto dettato dai
citati Decreti Ministeriali istitutivi il IV e V Conto Energia – dal 1 luglio
2012 le tariffe incentivanti venivano concesse solo se i pannelli erano
prodotti da un azienda aderente ad un consorzio che ne garantisse il riciclo al
fine vita (art. 7, comma 5, Dm 05/07/2012).
L'adempimento di tale obbligo era
dimostrato dai produttori di pannelli fotovoltaici trasmettendo al GSE (Gestore
dei Servizi Elettrici) l'attestato di adesione ad un sistema o consorzio Europeo
che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della
loro vita utile.
Si può dunque desumere che, anche
se il Dlgs n. 49/2014 non lo specifica direttamente, i proprietari di impianti
entrati in esercizio a partire dal 01/07/2012 e incentivati con il IV o V Conto
Energia, siano esonerati da qualunque impegno, in quanto il Consorzio cui
aderisce il produttore se ne fa carico direttamente.
Per impianti con moduli
installati nei precedenti Conto Energia, in questo caso risulta che gli
impianti sono entrati in esercizio prima del 01/07/2012, e cioè prima della
presa in carico del processo di smaltimento da parte dei consorzi.
Il legislatore ha adottato un
meccanismo precauzionale, gravando gli impianti di una sorta di "cauzione"
a carico dei gestori degli impianti, consistente in un prelievo che il GSE
effettua sugli incentivi del Conto Energia, la cui entità precisa della
cauzione viene determinata sulla base dei costi medi di recupero e riciclo che
i produttori dei pannelli sostengono per aderire ai consorzi.
Entro un anno dall'entrata in
vigore del Dlgs n. 49/2014 il GSE definirà il metodo di calcolo di tale quota e
le relative modalità operative. La cauzione verrà poi rimborsata al momento
della dismissione dell'impianto, solo se domestico e se il detentore dei
pannelli (il gestore dell'impianto) adempirà agli obblighi di avvio e riciclo
portandoli in uno dei centri di raccolta comunali oppure dal rivenditore
stesso.
Mentre la cauzione per pannelli
di un impianto professionale non verrà, invece, restituita, ma appunto
utilizzata per la raccolta ed il riciclo dei moduli; in pratica sarà un
consorzio incaricato e pagato dal GSE a farsi carico dello smaltimento.
Mentre, gli impianti innovativi e
a concentrazione, entrati in esercizio dopo il 01/07/2012, risultano esonerati dall'obbligo di adesione del
produttore ad un consorzio; questi rifiuti sono però, con l'entrata in vigore
del Dlgs n. 49/2014, a tutti gli effetti Raee e dovrebbero dunque seguire le
regole dettate per gli impianti incentivati, però il Decreto n. 49/2014 non ne
fa però esplicita menzione, lasciando un vuoto da colmare.