ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI TAGLIA BOLLETTE
Definite le regole per PMI, SEU e sbilanciamenti
(30/10/2014)
Come
previsto dal D.Lgs. 91/14, l'Autorità dell'Energia avvia l'applicazione del taglia
bollette con tre provvedimenti relativi alle modifiche al Testo Integrato per definire
i vantaggi alle PMI, gli oneri di sistema per i Seu/Riu/Seseu e agli impianti
essenziali siciliani
La
delibera 518/2014 prevede che dal 1° gennaio 2015 a tutti i clienti di media
tensione e di bassa tensione, con potenza disponibile superiore ai 16,5 kW,
vengano fatturati gli oneri generali, ossia le componenti tariffarie A e UC, in
misura "ridotta".
Mentre
in materia di Seu/Riu/Seeseu, il documento di consultazione 519/2014 introduce
un periodo transitorio, a partire dal 1° gennaio 2015, con un sistema di
maggiorazioni delle componenti fisse degli oneri generali, definito sulla base
di condizioni medie differenziate per livello di tensione.
Tale
orientamento permetterà di individuare una soluzione percorribile in tempi
brevi, in grado di minimizzare gli interventi necessari sui sistemi di
fatturazione, e dunque i costi per il sistema, evitando di approssimazioni, in quanto
l'applicazione dell'articolo 24 (quota del 5% degli oneri generali sull'energia
auto consumata) richiede non solo la disponibilità dei dati di misura relativa
all'energia consumata, ma anche interventi di revisione dei sistemi di
fatturazione.
Per
i punti di prelievo in bassa tensione inclusi in Seu/Seeseu con potenza
nominale superiore a 20 kW, i distributori maggioreranno le aliquote, espresse
in centesimi di euro per punto di prelievo, relative alle componenti tariffarie
A2, A3 e A5, sulla base di importi definiti e aggiornati dall'Autorità.
Per
gli energivori in media tensione è prevista l'applicazione a conguaglio da
parte della CCSE di un sistema di maggiorazione fissa calcolata a livello di
singola impresa, in base ai dati di consumo rilevabili dalle dichiarazioni rese
da tali imprese.
Grandi
novità anche in tema di sbilanciamento delle fonti rinnovabili, infatti sulla
base delle osservazioni giunte, L'AEEGSI ha deciso di scegliere la seconda
opzione prospettata nel DCO 302/2014.
In
particolare, vengono leggermente elevati gli scaglioni differenziati per fonte:
quello per l'eolico passa dal 42% al 49%, quello del fotovoltaico dal 25% al
31%, quello dell'idro ad acqua fluente dall'1% al 8% (uguale per le unità
di produzione non rilevanti), quello della altre FER non programmabili (per lo
più geotermiche) dall'1% all'1,5%.
Soglie
che potranno essere oggetto di successiva riduzione, per tenere conto
dell'evoluzione dei sistemi di previsione della disponibilità delle fonti (e,
di conseguenza, della produzione di energia elettrica) e del fatto che una
partecipazione più attiva al mercato Intraday dovrebbe contribuire a ridurre
gli sbilanciamenti.
La
delibera stabilisce che al di sopra della banda, l'energia elettrica oggetto di
sbilanciamento venga valorizzata con le stesse modalità con cui attualmente
vengono valorizzati gli sbilanciamenti delle unità di produzione non abilitate
programmabili e delle unità di consumo.
Al
di sotto della banda, è invece previsto un corrispettivo unitario, che tiene
conto del rapporto tra la quota residua dei corrispettivi di sbilanciamento non
già allocata alle Fer non programmabili (al netto dei corrispettivi al di sopra
delle bande) e riferita a ciascuna zona di mercato, e la somma dell'energia
elettrica oggetto di sbilanciamento e rientrante all'interno delle medesime
bande.
Tale
opzione consente di promuovere la corretta previsione delle immissioni di
energia elettrica, evitando che i corrispettivi di sbilanciamento siano
allocati ai clienti finali, come peraltro previsto dalla sentenza del CdS che
aveva annullato la precedente regolazione in materia.
L'AEEGSI
lascia agli utenti del dispacciamento la possibilità di scegliere in
alternativa, l'applicazione di corrispettivi di sbilanciamento senza banda, adottando
la modalità in essere per gli impianti programmabili non abilitati, evitando
quindi che una parte degli sbilanciamenti sia valorizzata sulla base di
corrispettivi medi non differenziati per fonte.
Il
nuovo sistema entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015, mentre per quanto riguarda
il periodo tra il 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della delibera
281/2012) e il 31 dicembre 2014, Terna applicherà i corrispettivi di
sbilanciamento, come inizialmente definiti dalla delibera n. 111/06,
completando i conguagli entro il 2014.
Il
GSE di conseguenza adeguerà le proprie regole tecniche finalizzate
all'attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori che
rientrano nel proprio contratto di dispacciamento.