SPALMA INCENTIVI - ARRIVA FONDO DI GARANZIA

SPALMA INCENTIVI - ARRIVA FONDO DI GARANZIA

Pubblicato il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014

(28/01/2015)

Con la pubblicazione del decreto si va a completare il quadro collegato allo spalma incentivi, infatti il decreto ministeriale prevede che la garanzia dello Stato possa coprire fino all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria di provvista effettuata da Cassa Depositi e Prestiti a favore delle banche per l'erogazione dei finanziamenti agli operatori che hanno optato per la rimodulazione dell’incentivo.

Tutti i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della garanzia sono disciplinati con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e CDP.

Di seguito si riportano gli articoli che compongono il Decreto:

 

Articolo 1

1. È garantita dallo Stato l'esposizione di Cassa depositi e prestiti Spa (di seguito "Cdp") rappresentata da crediti connessi ad operazioni di provvista dedicata o di garanzia, per i finanziamenti bancari a favore dei beneficiari della tariffa incentivante, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. La garanzia dello Stato viene concessa a titolo oneroso ed è diretta, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

3. La garanzia dello Stato copre fino all'80 percento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria di provvista effettuata da Cdp a favore di banche, economicamente e finanziariamente sane, per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1. Entro tale limite massimo di copertura, la garanzia dello Stato copre fino all'80 percento dell'ammontare dell'esposizione creditizia, comprensiva di capitale e interessi, di Cdp nei confronti della banca.

4. La garanzia dello Stato copre fino all'80 percento dell'ammontare di ciascuna garanzia concessa da Cdp a banche sui finanziamenti a favore di soggetti, economicamente e finanziariamente sani, beneficiari della tariffa incentivante, di cui al citato articolo 26, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Entro il predetto limite, la garanzia dello Stato copre fino all'80 percento della somma liquidata da Cdp alla banca garantita.

5. Ai fini della individuazione di banche e di soggetti economicamente e finanziariamente sani, Cdp applica gli orientamenti comunicati dalla Commissione europea.

 

Articolo 2

1. La garanzia dello Stato sulle esposizioni di cui all'articolo 1, è remunerata da Cdp mediante il pagamento di un corrispettivo quantificato sulla base di parametri di mercato, in linea con le condizioni economiche applicate da Cdp sulla quota non garantita dallo Stato dell'operazione finanziaria di provvista o di garanzia.

2. Cdp, sulla base di propri sistemi interni, metodologie e procedure, anche avvalendosi di soggetti terzi, effettua la valutazione del merito di credito di ciascuna esposizione garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, monitorandone l'andamento per l'intera durata dell'operazione.

3. La convenzione di cui all'articolo 4 definisce le modalità e la periodicità con cui Cdp comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalità informatiche, gli esiti delle valutazioni di cui al comma 2, nonché gli altri dati necessari alla quantificazione del corrispettivo di cui al comma 1 e all'efficace monitoraggio delle esposizioni garantite dallo Stato. Nella medesima convenzione, sono definite le modalità di calcolo e di versamento della remunerazione di cui al comma 1, tenuto anche conto dei costi di gestione sostenuti da Cdp.

 

Articolo 3

1. Le istanze di escussione della garanzia dello Stato, adeguatamente documentate, sono trasmesse dalla Cdp al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro — Direzione VI e devono pervenire, a pena di decadenza:

a) entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento, in caso di inadempimento relativo al rimborso delle operazioni di provvista dedicata, ovvero entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia e/o la revoca dei pagamenti effettuati dalla banca;

b) entro sei mesi dal pagamento effettuato da Cdp a seguito di escussione da parte della banca garantita.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto a Cdp dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure per la concessione e l'escussione della garanzia dello Stato, secondo quanto previsto dal presente decreto e dalla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 4.

3. A seguito dell'avvenuta escussione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze è surrogato, ai sensi dell'articolo 1203 del Codice civile, in tutti i diritti spettanti a Cdp verso il debitore inadempiente per le somme pagate e proporzionalmente all'ammontare di queste ultime.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, per il tramite della stessa Cdp che può avvalersi di soggetti professionali operanti sul mercato e secondo condizioni definite nella convenzione di cui all'articolo 4, al recupero delle somme pagate a Cdp, degli interessi calcolati al tasso di mora definito contrattualmente nelle operazioni di provvista dedicata o di garanzia maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, nonché delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

5. Le somme recuperate da Cdp a seguito dell'espletamento delle procedure di recupero, coprono in primo luogo le spese sostenute per il recupero e quindi, pro quota, i diritti dello Stato e della Cdp. Le somme di competenza statale, al netto delle spese sostenute per il recupero, devono essere versate da Cdp al bilancio dello Stato entro 60 giorni dalla data del recupero delle stesse.

 

Articolo 4

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 11, lettera e-bis) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della garanzia sono disciplinati con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cdp.


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