SPALMA INCENTIVI - ARRIVA FONDO DI GARANZIA
Pubblicato il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014
(28/01/2015)
Con la
pubblicazione del decreto si va a completare il quadro collegato allo spalma
incentivi, infatti il decreto ministeriale prevede che la garanzia dello Stato
possa coprire fino all'80% dell'ammontare
di ciascuna operazione finanziaria di provvista effettuata da Cassa Depositi e
Prestiti a favore delle banche per l'erogazione dei finanziamenti agli
operatori che hanno optato per la
rimodulazione dell’incentivo.
Tutti i
criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della garanzia
sono disciplinati con apposita convenzione
tra il Ministero dell'economia e delle finanze e CDP.
Di seguito
si riportano gli articoli che compongono il Decreto:
Articolo 1
1. È garantita dallo Stato
l'esposizione di Cassa depositi e prestiti Spa (di seguito "Cdp")
rappresentata da crediti connessi ad operazioni di provvista dedicata o di
garanzia, per i finanziamenti bancari a favore dei beneficiari della tariffa incentivante,
ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. La garanzia dello Stato viene
concessa a titolo oneroso ed è diretta, incondizionata, irrevocabile e a prima
richiesta.
3. La garanzia dello Stato copre fino
all'80 percento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria di provvista
effettuata da Cdp a favore di banche, economicamente e finanziariamente sane,
per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1. Entro tale limite massimo
di copertura, la garanzia dello Stato copre fino all'80 percento dell'ammontare
dell'esposizione creditizia, comprensiva di capitale e interessi, di Cdp nei
confronti della banca.
4. La garanzia dello Stato copre fino
all'80 percento dell'ammontare di ciascuna garanzia concessa da Cdp a banche
sui finanziamenti a favore di soggetti, economicamente e finanziariamente sani,
beneficiari della tariffa incentivante, di cui al citato articolo 26, comma 5,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Entro il predetto limite, la garanzia
dello Stato copre fino all'80 percento della somma liquidata da Cdp alla banca
garantita.
5. Ai fini della individuazione di
banche e di soggetti economicamente e finanziariamente sani, Cdp applica gli
orientamenti comunicati dalla Commissione europea.
Articolo 2
1. La garanzia dello Stato sulle
esposizioni di cui all'articolo 1, è remunerata da Cdp mediante il pagamento di
un corrispettivo quantificato sulla base di parametri di mercato, in linea con
le condizioni economiche applicate da Cdp sulla quota non garantita dallo Stato
dell'operazione finanziaria di provvista o di garanzia.
2. Cdp, sulla base di propri sistemi
interni, metodologie e procedure, anche avvalendosi di soggetti terzi, effettua
la valutazione del merito di credito di ciascuna esposizione garantita dallo
Stato ai sensi dell'articolo 1, monitorandone l'andamento per l'intera durata
dell'operazione.
3. La convenzione di cui all'articolo
4 definisce le modalità e la periodicità con cui Cdp comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze, anche con modalità informatiche, gli esiti delle
valutazioni di cui al comma 2, nonché gli altri dati necessari alla
quantificazione del corrispettivo di cui al comma 1 e all'efficace monitoraggio
delle esposizioni garantite dallo Stato. Nella medesima convenzione, sono
definite le modalità di calcolo e di versamento della remunerazione di cui al comma
1, tenuto anche conto dei costi di gestione sostenuti da Cdp.
Articolo 3
1. Le istanze di escussione della
garanzia dello Stato, adeguatamente documentate, sono trasmesse dalla Cdp al
Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro — Direzione
VI e devono pervenire, a pena di decadenza:
a) entro sei
mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di
finanziamento, in caso di inadempimento relativo al rimborso delle operazioni
di provvista dedicata, ovvero entro sei mesi dalla data di pubblicazione della
sentenza che dichiara l'inefficacia e/o la revoca dei pagamenti effettuati
dalla banca;
b) entro sei
mesi dal pagamento effettuato da Cdp a seguito di escussione da parte della
banca garantita.
2. Il Ministero dell'economia e delle
finanze provvede al pagamento di quanto dovuto a Cdp dopo avere verificato che
siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure per la concessione
e l'escussione della garanzia dello Stato, secondo quanto previsto dal presente
decreto e dalla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 4.
3. A seguito dell'avvenuta escussione
della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze è surrogato, ai
sensi dell'articolo 1203 del Codice civile, in tutti i diritti spettanti a Cdp
verso il debitore inadempiente per le somme pagate e proporzionalmente
all'ammontare di queste ultime.
4. Il Ministero dell'economia e delle
finanze provvede, per il tramite della stessa Cdp che può avvalersi di soggetti
professionali operanti sul mercato e secondo condizioni definite nella
convenzione di cui all'articolo 4, al recupero delle somme pagate a Cdp, degli
interessi calcolati al tasso di mora definito contrattualmente nelle operazioni
di provvista dedicata o di garanzia maturati a decorrere dal giorno del
pagamento fino alla data del rimborso, nonché delle spese sostenute per il
recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
5. Le somme recuperate da Cdp a
seguito dell'espletamento delle procedure di recupero, coprono in primo luogo
le spese sostenute per il recupero e quindi, pro quota, i diritti dello Stato e
della Cdp. Le somme di competenza statale, al netto delle spese sostenute per
il recupero, devono essere versate da Cdp al bilancio dello Stato entro 60
giorni dalla data del recupero delle stesse.
Articolo 4
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 11,
lettera e-bis) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni
e integrazioni, i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione
della garanzia sono disciplinati con apposita convenzione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e Cdp.