INVERSIONE CONTABILE NEL MONDO ENERGETICO

INVERSIONE CONTABILE NEL MONDO ENERGETICO

La legge di stabilità introduce il reverse charge

(03/02/2015)

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014, n.190 ("Legge di Stabilità per il 2015"), è stata estesa dal 1 gennaio 2015 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (noto come "reverse charge") a una serie di nuove tipologie di attività.

Il meccanismo del "reverse charge" è un dispositivo di gestione fiscale che regola l'applicazione dell'Iva, attraverso il quale si pone l'obbligo di assolvimento del tributo in capo allo stesso soggetto che ha diritto alla detrazione dell'imposta.

In particolare, per quel che riguarda il settore energetico, si rileva che ai sensi dell'art.1, comma 629, lett.a), che modifica l'art.17, comma 6 del Decreto Iva, viene esteso (per un periodo di quattro anni) l'applicazione del reverse charge alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lett.a) del Decreto Iva (lett.d-quater).

Il soggetto passivo-rivenditore viene inteso come colui la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita del bene ed il cui consumo personale risulta trascurabile.

In sostanza il meccanismo, che sta creando qualche perplessità, prevede che il fornitore emetta una fattura senza applicare alcuna imposta, con l'annotazione "inversione contabile"; mentre per l'acquirente è prevista l'integrazione della fattura ricevuta dal fornitore con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che poi andrà iscritta sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti.

Il mancato adempimento o rispetto, prevede l'applicazione di una sanzione base compresa tra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di euro 258, nel caso in cui il committente non assolva l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile, e la medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento; mentre la sanzione risulta ridotta al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di euro 258, nell'ipotesi in cui l'imposta sia stata comunque assolta, seppure in modo irregolare.

Il ricorso al reverse charge, nell'intenzione del legislatore, dovrebbe evitare che il cessionario porti in detrazione dell'Iva che il cedente non versa, e quindi prevenire fenomeni di evasioni, in linea con quanto definito anche nelle Direttive Comunitarie, tra le quali le più recenti 2013/42/UE e 2013/43/UE.


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