CONNESSIONE RETE GAS PER BIOMETANO

CONNESSIONE RETE GAS PER BIOMETANO

Possibile immettere in rete il biometano

(18/02/2015)

Con la delibera 46/2015/R/gas l'Autorità per l'Energia ha aggiunto il proprio tassello alla possibilità di immettere in rete il biometano di cui al Decreto 5 dicembre 2013, approva quindi le direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale, a cui i gestori di rete dovranno adeguare i propri codici di rete, e le disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili all'incentivazione.

In particolare, i principali concetti a cui sono tenuti i gestori della rete, riportati nell'Allegato A della delibera, sono:

- la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas vada posta in capo al gestore di rete, che deve verificare la compatibilità dei profili di immissione del biometano con le condizioni di esercizio in sicurezza delle reti stesse e con le capacità di assorbimento delle reti a cui gli impianti di produzione di biometano si connettono;

- non essendo possibile adottare nuove regole o norme tecniche relative agli standard di qualità e agli standard relativi all'odorizzazione del biometano da immettere in rete e che, conseguentemente, si debba fare riferimento alle norme vigenti, tenendo conto delle valutazioni ed indicazioni contenute nel rapporto tecnico UNI/TR 11537;

- si stabilisce che il soggetto responsabile per l'installazione e la manutenzione dei sistemi di misura sia il produttore, mentre il soggetto obbligato alla rilevazione, registrazione e archiviazione delle misure sia il gestore di rete;

- le misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione nell'accesso alle reti, venga semplificato, nell'iter procedurale e vengano anche previste procedure sostitutive, analogamente a quanto disposto nel Testo integrato delle connessioni attive (TICA);

- prevedere una parziale socializzazione dei costi relativi alla realizzazione degli impianti di connessione, tramite anche la possibilità di rateizzare i pagamenti per i contributi di connessione per periodi che non superino i venti anni, purché vengano prestate adeguate garanzie da parte dei produttori.

- la misurazione delle quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale - che comprende anche i casi in cui non c'è immissione fisica nelle reti del gas - sia opportuno prevedere la stessa ripartizione delle responsabilità prevista in relazione ai sistemi di misura relativi all'immissione fisica nelle reti;

- l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto 5 dicembre 2013, venga attribuita al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).


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