ADEGUAMENTO SICUREZZA CONNESSIONE IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI
Ulteriori costi per modifiche impianti con richiesta di connessione precedente il 1 gennaio 2013
(04/03/2015)
In data 7 agosto 2014 l’Autorità per
l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha pubblicato la deliberazione
421/2014/R/eel “Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione
distribuita finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale”.
La stessa ha definito all’art. 2 “Implementazione
dei sistemi atti a consentire il teledistacco nel caso di impianti alimentati
da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW
connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata
presentata la richiesta di connessione in data antecedente al 1 gennaio 2013”
che i produttori dovranno adeguare gli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore
o uguale a 100 kW connessi alle reti di media tensione in data antecedente
all’1 gennaio 2013, alle prescrizioni di cui alla Norma CEI 0-16 – Edizione III
entro il 31 gennaio 2016.
L’impresa distributrice, provvederà
tempestivamente a dare informazione in merito a quanto previsto tramite il
proprio sito internet ed i relativi portali qualora disponibili, inoltre
provvederà a trasmettere un ultimo sollecito ai fini dell’adeguamento entro il
31 dicembre 2015.
A seguito dell’avvenuto adeguamento
dell’impianto di produzione alle prescrizioni previste, il produttore dovrà
darne comunicazione all’impresa distributrice sottoscrivendo il nuovo
regolamento di esercizio ed inoltrarlo alla medesima impresa distributrice
allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi
del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice
abilitata o da un professionista iscritto all’albo professionale secondo le
rispettive competenze, che attesta che il sistema atto a consentire il teledistacco
è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione III, tramite
apposito portale informatico.
I produttori che invieranno all’impresa
distributrice, entro il 30 giugno 2015, la comunicazione di avvenuto
adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste, avranno
diritto ad un premio pari a 500/650/800 €, a seconda del numero di sistemi di
protezione di interfaccia installati nell’impianto. Tale premio si dimezzerà se
al retrofit si provvederà tra il 30 giugno e il 31 agosto 2015. Per retrofit
effettuati dopo il 31 agosto 2015 non è invece previsto alcun premio.
Il premio viene erogato dall’impresa
distributrice di riferimento entro tre mesi dalla data di ricevimento, da parte
della medesima impresa, della comunicazione di avvenuto adeguamento.
Nel caso in cui il produttore,
nonostante il sollecito da parte dell’impresa distributrice, non adegui i
propri impianti di produzione secondo le tempistiche e le modalità previste,
l’impresa distributrice ne darà comunicazione allo stesso produttore ed al GSE,
che sospenderà l’erogazione degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento degli
impianti di produzione.