TRASPARENZA DISTRIBUTORE VENDITORE GAS

TRASPARENZA DISTRIBUTORE VENDITORE GAS

Più frequenti le letture e autolettura obbligatoria per i fornitori

(24/03/2015)

Il mercato libero del gas naturale è da sempre più chiuso rispetto a quello elettrico, a causa del forte radicamento sul territorio di piccole e medie realtà di vendita, emanazione delle società di distribuzione, per questo motivo l'Autorità per l'Energia intende dare maggiore trasparenza e certezze tra gli operatori.

 

Infatti con propria deliberazione 117/2015, l'Autorità per l'Energia rinnova la disciplina in tema di misura gas naturale, confermando gli orientamenti emersi nel documento di consultazione 251/2014.

 

Tra le principali novità, introdotte dal provvedimento si avrà, una maggiore frequenza di lettura dei contatori, la gestione delle autoletture e la messa a disposizione dei dati in caso di switching.

 

Il distributore sarà tenuto a riqualificare le classi di consumo vigenti, sulla base delle quali sono determinate le frequenze di rilevazione del dato di misura al contatore, attraverso l'introduzione di una nuova soglia di consumo pari a 1500 smc/anno, per cui la lettura viene prevista con cadenza quadrimestrale.

 

La delibera non si limita a questo, infatti, individua i periodi dell'anno, considerati rilevanti  in termini di consumo per ciascuna categoria di consumatore, stabilendo che l'impresa di distribuzione sia tenuta a rilevare il dato di misura relativo a ciascun punto di riconsegna  coprendo  almeno l'80% dei giorni di ciascun intervallo temporale considerato.

 

Dalla parte venditori, gli stessi saranno obbligati a mettere a disposizione dei clienti finale la modalità di autolettura, acquisendo obbligatoriamente anche le misure segnalate tramite nota cartacea (post-it), che poi provvederà a comunicare al distributore, tenendo conto di una sola autolettura per punto di riconsegna.

 

Ulteriore elemento fondamentale è rappresentato dall'anticipazione al sestultimo giorno del mese precedente l'avvio dello switching, della messa a disposizione del venditore subentrante dei dati tecnici e contrattuali caratterizzanti il punto di riconsegna.

 

Queste e le altre disposizioni avranno date di entrata in vigore differenziate, fino ad arrivare a regime dal 1 gennaio 2016, causa delle contesto già fortemente impegnativo per i distributori impegnati alla progressiva installazione degli smart meter.


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