TRASPARENZA DISTRIBUTORE VENDITORE GAS
Più frequenti le letture e autolettura obbligatoria per i fornitori
(24/03/2015)
Il mercato libero del gas
naturale è da sempre più chiuso rispetto a quello elettrico, a causa del forte
radicamento sul territorio di piccole e medie realtà di vendita, emanazione
delle società di distribuzione, per questo motivo l'Autorità per l'Energia
intende dare maggiore trasparenza e certezze tra gli operatori.
Infatti con propria
deliberazione 117/2015, l'Autorità per l'Energia rinnova la disciplina in tema
di misura gas naturale, confermando gli orientamenti emersi nel documento di
consultazione 251/2014.
Tra le principali novità,
introdotte dal provvedimento si avrà, una maggiore frequenza di lettura dei
contatori, la gestione delle autoletture e la messa a disposizione dei dati in
caso di switching.
Il distributore sarà tenuto a
riqualificare le classi di consumo vigenti, sulla base delle quali sono
determinate le frequenze di rilevazione del dato di misura al contatore,
attraverso l'introduzione di una nuova soglia di consumo pari a 1500 smc/anno,
per cui la lettura viene prevista con cadenza quadrimestrale.
La delibera non si limita a
questo, infatti, individua i periodi dell'anno, considerati rilevanti in termini di consumo per ciascuna categoria
di consumatore, stabilendo che l'impresa di distribuzione sia tenuta a rilevare
il dato di misura relativo a ciascun punto di riconsegna coprendo
almeno l'80% dei giorni di ciascun intervallo temporale considerato.
Dalla parte venditori, gli
stessi saranno obbligati a mettere a disposizione dei clienti finale la
modalità di autolettura, acquisendo obbligatoriamente anche le misure segnalate
tramite nota cartacea (post-it), che poi provvederà a comunicare al
distributore, tenendo conto di una sola autolettura per punto di riconsegna.
Ulteriore elemento
fondamentale è rappresentato dall'anticipazione al sestultimo giorno del mese
precedente l'avvio dello switching, della messa a disposizione del venditore
subentrante dei dati tecnici e contrattuali caratterizzanti il punto di
riconsegna.
Queste e le altre disposizioni
avranno date di entrata in vigore differenziate, fino ad arrivare a regime dal
1 gennaio 2016, causa delle contesto già fortemente impegnativo per i
distributori impegnati alla progressiva installazione degli smart meter.