GLI EFFETTI DEL NUOVO REGIME TARIFFARIO

GLI EFFETTI DEL NUOVO REGIME TARIFFARIO

Fattore di potenza da 0,90 a 0,95 dal primo gennaio 2016

(06/07/2015)

 

Un provvedimento su cui si parla poco, ma che avrà effetti sui costi delle imprese, potrà essere rappresentato dal provvedimento che l'AEEGSI ha adottato con propria deliberazione 180/2013/R/EEL “Regolazione tariffaria per i prelievi di energia reattiva ai punti di prelievo BT e AT a decorrere dal 2016".

 

Il documento impone agli utenti BT, MT e AT requisiti più stringenti per quanto riguarda il prelievo di energia reattiva dalla rete, e si va ad inserire nel contesto di efficientamento energetico descritto dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il quale, recependo la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico.

 

L’introduzione della Delibera 180/2013/R/EEL comporterà le seguenti principali novità:

- i punti di prelievo nella titolarità di clienti finali il livello minimo del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nei periodi di alto carico è pari a 0,9 e il livello minimo del fattore di potenza medio mensile è 0,7

- non è consentita agli utenti finali l’immissione in rete di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali.

 

In questo modo sono stati assegnati ai distributori più potere e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento, infatti, i requisiti in materia di immissione di energia reattiva non sono più semplici vincoli contrattuali, ma diventano a tutti gli effetti regola tecnica.

 

Tant’è che nei casi in cui non siano rispettate le disposizioni a e b precedenti, il gestore di rete competente può chiedere l’adeguamento degli impianti, pena la sospensione del servizio. Quest’ultimo punto è molto importante e rappresenta uno strumento nuovo e potente per i Distributori.

 

A titolo esemplificativo, si riporta in allegato la disposizione dei corrispettivi, che il distributore applicherà nel caso dei punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali connessi in media tensione e nel caso di punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.


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