MILLEPROROGHE APPROVATO

MILLEPROROGHE APPROVATO

Oneri generali di sistema rivisti dal 1 gennaio 2016

(29/02/2016)

 

Nella seduta del 24 febbraio scorso il Senato ha approvato con voto di fiducia, il DDL di conversione del DL Milleproroghe n. 210/2015, che ora dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Il Decreto riporta diversi aspetti che riguardano il settore energetico, alcuni dei quali contrastanti e molto discussi dagli operatori del settore, per le diverse implicazioni che ne potranno derivare.

 

Alcuni degli articoli principali in materia energetica sono:

- articolo 3 comma 2 relativo alla revisione degli oneri di sistema per i consumatori elettrici non domestici (art. 3, comma 2):

«b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»

- art. 3 comma 2 bis e 2 ter relativo al nuovo scadenziario delle gare distribuzione gas:

«2-bis. I termini di cui all’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all’allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell’ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-ter. All’articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono appor-tate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Scaduti tali termini, la Regione competente sull’ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proce-duto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nomi-nando un commissario ad acta. L’importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all’articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell’importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara."; b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

 

I due aspetti trattati nel Milleproroghe avranno un impatto sulla ripartizione degli oneri generali di sistema nelle bollette di energia elettrica delle imprese, che l'AEEGSI dovrà rivedere con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2016, mentre la ulteriore proroga delle gare per l'assegnazione della distribuzione del gas naturale comporterà un ritardo negli investimenti.


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