TEMPISTICHE FATTURA DI CHIUSURA FORNITURA
Venditori tenuti a procedere entro sei settimana dalla cessazione
(17/03/2016)
Con
delibera AEEGSI 100/2016 vengono recepite le direttive europee 2009/72/CE e
2009/79/CE, relative a misure di tutela dei consumatori ed in particolare in
materia di conguaglio definitivo a seguito di cambio del fornitore di energia
elettrica e gas naturale.
La
disciplina in vigore dal 1 giugno 2016 è relativa a clienti domestici, clienti
titolari di punti di prelievo altri usi in bassa tensione ed utenze gas con
consumi annui inferiori a 200.000 Smc.
Ai
sensi della citata delibera, il Venditore dovrà recapitare la fattura di
chiusura della fornitura entro sei settimane, decorrenti dal giorno di
cessazione della fornitura. Per l’emissione di tale documento, il Fornitore è
tenuto ad utilizzare i dati di misura rilevati dall’impresa distributrice;
qualora non disponibili, potrà essere emessa fattura con consumi stimati o, in
alternativa, sulla base dei dati di autolettura comunicati dal Cliente finale.
Nel
documento dovrà essere espressamente indicata la chiusura o eventualmente se
non costituisce una fattura di chiusura, che la stessa verrà emessa appena
saranno messi a disposizione i dati da parte dell’impresa distributrice.
In ogni
caso, le regole non saranno applicate all’eventuale fattura necessaria in
seguito a rettifica da parte dell’impresa di distribuzione dei dati di misura
utilizzati nella fattura di chiusura.
Il
provvedimento disciplina inoltre la procedura di autolettura da applicarsi ai
casi di cessazione della fornitura, ad esclusione dei casi di disattivazione. A
tale proposito, i Venditori saranno tenuti ad informare i propri clienti circa
le modalità di comunicazione delle letture, per cambio fornitore o voltura.
In caso
di fattura di chiusura oltre i termini previsti, il venditore è tenuto a
riconoscere, nella medesima fattura, un indennizzo automatico al cliente
finale.