DISTRIBUTORI GAS NATURALE E SITI WEB

DISTRIBUTORI GAS NATURALE E SITI WEB

Informazioni rese disponibili sui proprio siti internet

(17/05/2016)

 

La comunicazione via web è divenuta ormai fondamentale e lo sa bene l’Autorità AEEGSI che ormai da qualche anno pubblica esclusivamente sul proprio sito internet i propri provvedimenti e deliberazioni.

 

Inoltre, la regolazione impone che anche tutti gli operatori (Distributori, Venditori, ecc.) energia elettrica e gas naturale debbano costantemente aggiornare i propri siti web, nonché rendere disponibili una serie di informazioni in continua evoluzione.

 

In particolare, di seguito si riportano alcuni dei principali obblighi informativi che i Distributori di gas naturale sono tenuti a rispettare, rendendo disponibili le relative informazioni sul proprio sito internet.

 

TARIFFE. Le imprese Distributrici sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le tariffe di trasporto e le opzioni tariffarie relative ai servizi erogati.

 

BONUS SOCIALE. L’AEEGSI ha previsto determinati obblighi informativi anche per le tariffe obbligatorie per i Clienti domestici disagiati.

 

CALENDARIO LETTURE. Ai sensi del TIVG, le imprese distributrici sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet i calendari relativi al passaggio del personale incaricato ad eseguire le letture.

 

CAPACITA’ SETTIMANALE DI SOSPENSIONE RESIDUA. In materia di morosità, qualora la capacità settimanale di sospensione residua sia completamente stata allocata, i Distributori hanno facoltà di mettere a disposizione ulteriore capacità, pubblicando periodicamente sul proprio sito internet i costi relativi all’operazione.

 

PIANO DI ISPEZIONE MENSILE. Sul proprio sito internet, la Società distributrice deve rendere disponibile per almeno 24 mesi, il piano di ispezione mensile degli impianti, nonché i contatti di pronto intervento, i costi per l’eventuale verifica del contatore, l’elenco dei dati necessari per richieste di allaccio, ecc.

 

RECLAMI. In caso di reclamo per disservizio che ha interessato molteplici utenti, l’impresa distributrice è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet la formale risposta.


Si ricorda infine che, agli obblighi informativi dei Distributori, si affiancano comunque anche quelli degli esercenti la vendita.


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