NUOVO ORIENTAMENTO SU CONSUMI SERVIZI AUSILIARI

NUOVO ORIENTAMENTO SU CONSUMI SERVIZI AUSILIARI

Sentenza del Consiglio di Stato contro la richiesta di rimborso


(07/06/2016)

 

La determinazione dei consumi delle utenze elettriche funzionali alla produzione di energia, definiti per l'appunto "servizi ausiliari", è sempre stato un tema caldo per gli impianti che accedono ai regimi di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto è incentivata la produzione di energia elettrica al netto di quella assorbita dai servizi ausiliari, delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di riconsegna alla rete.

 

Per questo, la determinazione dei servizi ausiliari e dei relativi consumi, risente degli aspetti normativi quali, i decreti interministeriali del 5 e 6 luglio 2012, e la successiva deliberazione 47/2013/R/efr dell'AEEGSI, che sono stati i primi atti che hanno consentito di individuare dei criteri uniformi per la determinazione dei servizi ausiliari per le diverse tipologie di impianti.

 

L’assenza per il periodo antecedente l'entrata in vigore dei provvedimenti citati ha innescato la contestazione da parte del GSE del criterio di quantificazione forfettaria dei servizi ausiliari, procedendo in alcuni casi anche con effetto retroattivo al recupero della differenza tra gli incentivi già erogati e quelli ritenuti spettanti al netto degli ausiliari.

 

Questo atteggiamento ha generato numerosi contenziosi, ritenendo agli operatori illegittimo l'atteggiamento e l'interpretazione da parte del GSE, in particolare il caso affrontato dai giudici amministrativi ha riguardato il riconoscimento dei CIP6/92 a un impianto di termovalorizzazione, sul quale alla fine si è espresso il Consiglio di Stato. Nel caso sottoposto al vaglio del supremo organo giurisdizionale amministrativo, il Gse dopo avere riconosciuto per anni all'impianto i CV, quantificando l'energia assorbita dai servizi ausiliari secondo una prestabilita percentuale forfettaria, ne aveva ad un certo punto disposto il blocco sulla base del presupposto che "la produzione netta da utilizzare ai fini del calcolo dei certificati verdi … dovesse corrispondere all'energia immessa in rete dal medesimo impianto".

 

Nella sentenza, il Consiglio di stato ha rilevato anzitutto come il D.M. 24 ottobre 2005, applicabile ratione temporis, sia chiaro nel prevedere il criterio forfettario e stabilisce che la produzione netta di un impianto è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali, definiti dal Gestore della rete come "quota forfettaria della produzione, lorda"), evidenziato che fosse stato ".....lo stesso Gse ad aver interpretato tale normativa di settore nel senso di effettuare la misurazione dei servizi ausiliari mediante il metodo forfettario", ritenendo che "Il mutamento di prospettiva - in assenza di una chiara disciplina sopravvenuta a quella contenuta nel decreto del 2005 ovvero, avuto riguardo al rapporto di convenzione tra le parti, di fatti sopravenuti idonei a giustificare la modifica del rapporto nel corso del suo svolgimento, si pone in contrasto con la normativa che regola il potere, ledendo il legittimo affidamento del privato".


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