NUOVO ORIENTAMENTO SU CONSUMI SERVIZI AUSILIARI
Sentenza del Consiglio di Stato contro la richiesta di rimborso
(07/06/2016)
La
determinazione dei consumi delle utenze elettriche funzionali alla produzione
di energia, definiti per l'appunto "servizi ausiliari", è sempre
stato un tema caldo per gli impianti che accedono ai regimi di incentivazione
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto è
incentivata la produzione di energia elettrica al netto di quella assorbita dai
servizi ausiliari, delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di
riconsegna alla rete.
Per questo,
la determinazione dei servizi ausiliari e dei relativi consumi, risente degli
aspetti normativi quali, i decreti interministeriali del 5 e 6 luglio 2012, e
la successiva deliberazione 47/2013/R/efr dell'AEEGSI, che sono stati i primi
atti che hanno consentito di individuare dei criteri uniformi per la
determinazione dei servizi ausiliari per le diverse tipologie di impianti.
L’assenza
per il periodo antecedente l'entrata in vigore dei provvedimenti citati ha innescato
la contestazione da parte del GSE del criterio di quantificazione forfettaria
dei servizi ausiliari, procedendo in alcuni casi anche con effetto retroattivo al
recupero della differenza tra gli incentivi già erogati e quelli ritenuti
spettanti al netto degli ausiliari.
Questo
atteggiamento ha generato numerosi contenziosi, ritenendo agli operatori
illegittimo l'atteggiamento e l'interpretazione da parte del GSE, in
particolare il caso affrontato dai giudici amministrativi ha riguardato il
riconoscimento dei CIP6/92 a un impianto di termovalorizzazione, sul quale alla
fine si è espresso il Consiglio di Stato. Nel caso sottoposto al vaglio del supremo
organo giurisdizionale amministrativo, il Gse dopo avere riconosciuto per anni
all'impianto i CV, quantificando l'energia assorbita dai servizi ausiliari secondo
una prestabilita percentuale forfettaria, ne aveva ad un certo punto disposto
il blocco sulla base del presupposto che "la produzione netta da
utilizzare ai fini del calcolo dei certificati verdi … dovesse corrispondere
all'energia immessa in rete dal medesimo impianto".
Nella
sentenza, il Consiglio di stato ha rilevato anzitutto come il D.M. 24 ottobre
2005, applicabile ratione temporis, sia chiaro nel prevedere il criterio
forfettario e stabilisce che la produzione netta di un impianto è la produzione
lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle
perdite nei trasformatori principali, definiti dal Gestore della rete come "quota
forfettaria della produzione, lorda"), evidenziato che fosse stato ".....lo stesso Gse ad aver interpretato tale normativa di settore nel
senso di effettuare la misurazione dei servizi ausiliari mediante il metodo
forfettario", ritenendo che "Il
mutamento di prospettiva - in
assenza di una chiara disciplina sopravvenuta a quella contenuta nel decreto
del 2005 ovvero, avuto riguardo al rapporto di convenzione tra le parti, di
fatti sopravenuti idonei a giustificare la modifica del rapporto nel corso del
suo svolgimento, si pone in contrasto con la normativa che regola il potere,
ledendo il legittimo affidamento del privato".