INCERTA LA COMULABILITA' CON LA TREMONTI AMBIENTALE

INCERTA LA COMULABILITA' CON LA TREMONTI AMBIENTALE

L'Agenzia delle Entrate rimanda l'interpretazione al Mise


(25/07/2016)

 

In risposta al comunicato diffuso lo scorso mese dal MISE, circa i dubbi sulla possibilità di sommare i benefici derivanti dalla Tremonti Ambientale con gli incentivi al fotovoltaico, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 58/E segnala di non essere competente a pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria di cui al conto energia.

 

Anche se non entra nel merito della questione, l'Agenzia tende ad avvertire i contribuenti del rischio, per chi dovesse decidere di usufruire della detassazione ambientale ex post, di “revoca da parte del Gse dei benefici derivanti dai vari Conti Energia, sulla base delle valutazioni del Mise in ordine alla cumulabilità degli stessi con altre misure agevolative".

 

In particolare, in merito alla possibilità di sanare il mancato ricorso all'agevolazione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

 

- con riferimento alla rappresentazione in bilancio degli investimenti ambientali, prevista dall'art.6, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è facoltà del contribuente procedere alla riapprovazione dei bilanci relativi agli esercizi di effettuazione degli investimenti ambientali;

 

- in merito alla mancata comunicazione al Mise degli investimenti agevolati, la stessa non è prevista a pena di decadenza dell'agevolazione e, il mancato assolvimento di tale adempimento non comporta, di per sé, decadenza dell'agevolazione;

 

- la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria non sia di ostacolo alla possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa ai sensi dell'art.2, comma 8-bis del dpr 22 luglio 1998, n.322;

 

- la detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio (utile o perdita) e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita.

 


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