INCERTA LA COMULABILITA' CON LA TREMONTI AMBIENTALE
L'Agenzia delle Entrate rimanda l'interpretazione al Mise
(25/07/2016)
In risposta al comunicato
diffuso lo scorso mese dal MISE, circa i dubbi sulla possibilità di sommare i
benefici derivanti dalla Tremonti Ambientale con gli incentivi al fotovoltaico,
l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 58/E segnala di non essere
competente a pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni
di natura non tributaria di cui al conto energia.
Anche se non entra nel
merito della questione, l'Agenzia tende ad avvertire i contribuenti del
rischio, per chi dovesse decidere di usufruire della detassazione ambientale ex
post, di “revoca da parte del Gse dei benefici derivanti dai vari Conti
Energia, sulla base delle valutazioni del Mise in ordine alla cumulabilità
degli stessi con altre misure agevolative".
In particolare, in merito
alla possibilità di sanare il mancato ricorso all'agevolazione, l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che:
- con riferimento alla
rappresentazione in bilancio degli investimenti ambientali, prevista
dall'art.6, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è facoltà del
contribuente procedere alla riapprovazione dei bilanci relativi agli esercizi
di effettuazione degli investimenti ambientali;
- in merito alla mancata
comunicazione al Mise degli investimenti agevolati, la stessa non è prevista a
pena di decadenza dell'agevolazione e, il mancato assolvimento di tale
adempimento non comporta, di per sé, decadenza dell'agevolazione;
- la mancata indicazione
della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine di
presentazione della dichiarazione originaria non sia di ostacolo alla
possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione dei redditi
integrativa ai sensi dell'art.2, comma 8-bis del dpr 22 luglio 1998, n.322;
- la detassazione opera
indipendentemente dal risultato di esercizio (utile o perdita) e, pertanto,
concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una
perdita.