(12/01/2018)
Con deliberazioni 922/2017/R/eel e 923/2017/R/com del 27 dicembre 2017,
l’Autorità per l’Energia definisce - a decorrere dal 1 gennaio 2018 - la nuova
struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per le utenze non
domestiche del settore elettrico. Le componenti A2, A3, A4, A5, As, MCT, UC4 e
UC7 saranno valorizzate in due soli raggruppamenti: “oneri generali relativi al
sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione” e “rimanenti oneri
generali”.
In particolare, l’ARERA (nuovo nome della Autorità Garante per energia,
gas, acqua e rifiuti) ha stabilito che le aliquote degli oneri generali di
sistema, ed ulteriori componenti da applicare a decorre da gennaio 2018, siano
distinte nelle seguenti voci:
- Asos “oneri generali
relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione” che
saranno differenziati in base a classi di agevolazione;
- Arim “rimanenti oneri generali”;
- componente perequativa UC3;
- omponente perequativa UC6.
Le componenti Asos ed Arim, come gli oneri di distribuzione, sono da
considerarsi di tipologia trinomia,
in quanto comprendono:
- corrispettivi fissi in euro per ogni punto di prelievo;
- corrispettivi variabili in funzione della potenza massima assorbita
€/kW;
- corrispettivi variabili in base all’energia attiva prelevata €/kWh.
Pertanto, premesso che il sistema in vigore fino a dicembre 2017 non
prevedeva un costo degli oneri variabili in funzione della potenza massima
assorbita, si prevede un aumento non trascurabile dei costi fissi e semifissi
(legati alla potenza).
In particolare, maggiormente penalizzati saranno gli utilizzatori allacciati in media tensione fino a 1.800 ore di
lavoro all’anno, a favore di coloro che operano su più turni. In pratica, il
Regolatore ha scelto di sostenere le imprese che presentano un consumo meno
discontinuo. Inoltre, viene fortemente ridotta la differenza di oneri fra bassa
tensione (BT) e media tensione (MT).
Nel dettaglio, per le utenze BT su singolo turno di lavoro la spesa
relativa agli oneri sarà in linea a quella del periodo precedente, mentre per
le aziende su più turni il nuovo sistema porterà presumibilmente dei benefici. Come
anticipato sopra, vi è una importante penalizzazione per le utenze in MT,
soprattutto per quelle che operano su un singolo turno di lavoro (con aumenti
fino a 10 €/MWh rispetto il 2017), incrementi che, in parte, graveranno anche sulle
imprese che lavorano su due turni. Per contro, si prevede un piccolo vantaggio
economico per coloro che lavorano oltre 6.500 ore all’anno.
Le considerazioni sopra riportate non riguardano le imprese a forte
consumo di energia elettrica (energivore)
che potranno beneficiare direttamente in bolletta della riduzione degli oneri.
Sulla base della nuova struttura degli oneri di sistema, il gettito della
componente Ae (a copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di
energia elettrica), sarà sostituito dal gettito della maggiorazione della
componente Asos, applicato agli utenti che non rientrano fra le imprese
energivore.
Per quanto concerne invece le utenze domestiche, l’ultima fase relativa
al superamento del meccanismo a scaglioni sui corrispettivi degli oneri di
sistema, a favore di una tariffa non progressiva, prevista per il 1 gennaio
2018, è stata posticipata al 1 gennaio 2019. Considerato anche gli aumenti
dettati dall’incremento degli oneri a favore delle agevolazioni per le imprese
energivore, tenuto conto che la totale eliminazione della tariffa non
progressiva avrebbe comportato aumenti di spesa considerevoli per i piccoli
consumatori (quelli con prelievi fino a 1.500 kWh/anno, cioè la maggioranza
degli utenti domestici), a vantaggio dei consumatori domestici con prelievi
maggiori, l’ARERA ha optato per il posticipo della manovra.