ODORIZZAZIONE GAS: OBBLIGHI PER IMPRESE DIRETTE SU SNAM RETE GAS

ODORIZZAZIONE GAS: OBBLIGHI PER IMPRESE DIRETTE SU SNAM RETE GAS

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06/07/2018


Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto Ministeriale 18 Maggio 2018 (pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6 giugno 2018 ed entrato in vigore il successivo 7 giugno 2018) che ridefinisce, tra l'altro, gli obblighi in materia di odorizzazione e utilizzo in sicurezza del gas naturale.
Nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale (SNAM) che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, anche se combinato con usi tecnologici (* vedi nota), l’onere di garantire tale uso del gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori interessati, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è del datore di lavoro. E’importante segnalare che, a differenza della prima stesure della delibera, il sistema di rilevazione/intercettazione gas deve essere limitato alla sola parte di impianto che utilizza il gas per usi assimilabili al domestico e non su tutto l'impianto.
Il decreto non riguarda in nessun modo le aziende o utenze allacciate alle reti dei distributori locali i quali già provvedono al servizio di odorizzazione.

A tal fine il cliente finale allacciato direttamente alla rete di trasporto dovrà adottare le opportune soluzioni tecniche di odorizzazione tramite strumenti di rilevamento ed intercettazione, o equivalenti.
I clienti finali interessati dovrebbero aver già ricevuto la comunicazione da SNAM con la modulistica da compilare. Il Decreto prevede infatti precisi adempimenti da assolvere entro termini tassativi; in particolare il cliente dovrà inviare al trasportatore:

§  entro 60 giorni dal 7 giugno 2018 (ovvero entro il 7 agosto) una dichiarazione in merito alla categoria d’uso del gas riconsegnato (* vedi nota tecnica);

e inoltre

§  solo in caso di dichiarazione d’uso domestico o similare anche combinato con usi tecnologici (*vedi nota), entro 6 mesi dalla medesima data di cui al precedente punto, un’attestazione che tale uso avvenga in sicurezza avendo adottato le soluzioni tecniche indicate dal Decreto.

Le dichiarazioni/attestazioni dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC: [email protected]. In caso di mancato invio di una o entrambe le dichiarazioni nel rispetto dei predetti termini, è previsto che l’impresa di trasporto proceda alla disalimentazione del punto di riconsegna.

(* nota tecnica)

L’obbligatorietà o meno di messa in sicurezza dei lavoratori attraverso opportune soluzioni tecniche (odorizzazione, strumenti di rilevamento e intercettazione, o equivalenti) è in capo al datore di lavoro e deriva dall’uso del gas. Le definizioni richiamate nel decreto non sono di immediata comprensione per la delimitazione del “campo di applicazione”; tuttavia, a seguito di un confronto con specialisti del settore ci sono state fornite le seguenti specifiche:

1 _ non si ha uso domestico o similare quando dalla cabina gas il tubo va direttamente ad

alimentare la caldaia anche se questa serve più usi (tecnologico, riscaldamento, ecc)

2 _ si ha uso domestico o similare quando dalla cabina gas il tubo si dirama e va ad alimentare

una caldaia ad uso esclusivo domestico o similare. Quindi non è determinante la classificazione T1 (solo uso tecnologico) o T2 (uso tecnologico più riscaldamento) ma, ai fini del presente decreto, vale quanto scritto sopra. Non avendo a disposizione comunicazioni ufficiali degli organi preposti ci riserviamo di comunicarvi eventuali variazioni relative al campo di applicazione.

Allegati:

§  Decreto 18 maggio 2018

Interessa a:

§  Ufficio Tecnico

§  Ufficio Produzione ed Energia

Per informazioni:

Baroni Andrea
[email protected]
Tel +39.0721.383.238
Fax +39.0721.383.263


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