ODORIZZAZIONE GAS: OBBLIGHI PER IMPRESE DIRETTE SU SNAM RETE GAS
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06/07/2018
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto
Ministeriale 18 Maggio 2018 (pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6 giugno 2018 ed
entrato in vigore il successivo 7 giugno 2018) che ridefinisce, tra l'altro,
gli obblighi in materia di odorizzazione e utilizzo in sicurezza del gas
naturale.
Nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di
gas naturale (SNAM) che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare
del gas, anche se combinato con usi tecnologici (* vedi nota), l’onere di
garantire tale uso del gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori
interessati, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, è del datore di lavoro. E’importante segnalare che, a differenza della
prima stesure della delibera, il
sistema di rilevazione/intercettazione gas deve essere limitato alla sola parte
di impianto che utilizza il gas per usi assimilabili al domestico e non su
tutto l'impianto.
Il decreto non riguarda in
nessun modo le aziende o utenze allacciate alle reti dei distributori locali i
quali già provvedono al servizio di odorizzazione.
A tal fine il cliente finale allacciato direttamente alla rete di trasporto
dovrà adottare le opportune soluzioni tecniche di odorizzazione tramite
strumenti di rilevamento ed intercettazione, o equivalenti.
I clienti finali interessati dovrebbero aver già ricevuto la comunicazione da
SNAM con la modulistica da compilare. Il Decreto prevede infatti precisi
adempimenti da assolvere entro termini tassativi; in particolare il cliente
dovrà inviare al trasportatore:
§ entro 60
giorni dal 7 giugno 2018 (ovvero
entro il 7 agosto) una dichiarazione
in merito alla categoria d’uso del gas riconsegnato (* vedi
nota tecnica);
e inoltre
§ solo in
caso di dichiarazione d’uso domestico o similare anche combinato con usi
tecnologici (*vedi nota), entro 6 mesi dalla medesima data di cui al precedente
punto, un’attestazione che tale uso avvenga in sicurezza avendo adottato le
soluzioni tecniche indicate dal Decreto.
Le dichiarazioni/attestazioni
dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC: [email protected].
In caso di mancato invio di una o entrambe le dichiarazioni nel rispetto dei
predetti termini, è previsto che l’impresa di trasporto proceda alla
disalimentazione del punto di riconsegna.
(* nota tecnica)
L’obbligatorietà o meno di
messa in sicurezza dei lavoratori attraverso opportune soluzioni tecniche
(odorizzazione, strumenti di rilevamento e intercettazione, o equivalenti) è in
capo al datore di lavoro e deriva dall’uso del gas. Le definizioni richiamate
nel decreto non sono di immediata comprensione per la delimitazione del “campo
di applicazione”; tuttavia, a seguito di un confronto con specialisti del
settore ci sono state fornite le seguenti specifiche:
1 _ non si ha uso domestico o similare quando
dalla cabina gas il tubo va direttamente ad
alimentare la caldaia anche se
questa serve più usi (tecnologico, riscaldamento, ecc)
2 _ si ha uso domestico o similare quando
dalla cabina gas il tubo si dirama e va ad alimentare
una caldaia ad uso esclusivo
domestico o similare. Quindi non è determinante la classificazione T1 (solo uso
tecnologico) o T2 (uso tecnologico più riscaldamento) ma, ai fini del presente
decreto, vale quanto scritto sopra. Non avendo a disposizione comunicazioni
ufficiali degli organi preposti ci riserviamo di comunicarvi eventuali
variazioni relative al campo di applicazione.
Allegati:
§ Decreto
18 maggio 2018
Interessa a:
§ Ufficio
Tecnico
§ Ufficio
Produzione ed Energia
Per informazioni:
Baroni Andrea
[email protected]
Tel +39.0721.383.238
Fax +39.0721.383.263