ADDIZIONALE PROVINCIALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA 2010-2011: PROCEDURA BLOCCO PRESCRIZIONE

ADDIZIONALE PROVINCIALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA 2010-2011: PROCEDURA BLOCCO PRESCRIZIONE

Una sentenza della Corte di Cassazione sembra aprire la possibilità di richiedere, per i soli anni 2010 e 2011, il rimborso dell’addizionale provinciale dell’accisa addebitata nella bolletta elettrica, in quanto ritenuta dalla UE indebitamente versata.

18/02/2020

Come ormai noto, a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione (n. 27099 del 23 ottobre 2019) pare essersi aperta la possibilità di richiedere, per i soli anni 2010 e 2011 (in quanto quelli precedenti ormai caduti in prescrizione), il rimborso dell’addizionale provinciale dell’accisa addebitata nella bolletta elettrica, in quanto ritenuta dalla UE indebitamente versata.   

Il tributo è stato poi abolito nel 2012, con la riforma del sistema di imposizione accisa sui consumi di energia elettrica, proprio perché in contrasto con quanto previsto dall’Unione Europea.

Allo stato attuale, in attesa di un auspicabile diverso pronunciamento da parte dello Stato, suggeriamo di inoltrare al fornitore di energia elettrica utilizzato negli anni 2010 e 2011 una PEC con lo scopo di interrompere la prescrizione. Qualora lo riteniate utile, abbiamo predisposto il testo in allegato, ricordandovi che l’importo da considerare è quello relativo alla sommatoria della voce ”Addizionale enti locali” nelle fatture del periodo indicato. Per praticità è preferibile a nostro avviso non indicare l’importo del rimborso nella PEC, come da bozza allegata.

In assenza di un diverso pronunciamento istituzionale, anticipiamo che essendo per i fornitori già prescritta la possibilità di richiedere all’Agenzia Delle Dogane la somma da restituire, la risposta alla vostra istanza di rimborso sarà di rigetto.

Per tentare di ottenere un effettivo risarcimento, dovrà essere Vostra cura avviare un’azione legale in sede civile nei confronti del fornitore, che si dovrà protrarre fino al 3’ grado di giudizio (Cassazione). Solo con una sentenza favorevole della Cassazione, infatti sarà possibile al fornitore procedere nei confronti della Agenzia delle Dogane alla richiesta di risarcimento del tributo ritenuto indebito.

L’avvilente situazione creata dallo Stato Italiano su questa vicenda, non priva di discriminazioni per le imprese più piccole e per gli autoproduttori che versano direttamente le accise, ai quali è già preclusa la possibilità di accedere ai rimborsi, nasce dall’effettiva indisponibilità delle somme necessarie per far fronte al rimborso.

In definitiva, in assenza di altre risoluzioni, lo Stato fa affidamento sul fatto che i clienti disposti ad arrivare ai tre gradi di giudizio, senza certezza di vedersi riconosciuto, al termine del percorso, l’effettivo rimborso, siano il minor numero possibile, anche in ragione delle tempistiche necessarie (almeno 10 anni).

Da tenere in debito conto che le sentenze della Cassazione - pur facendo tendenza a livello di giurisprudenza - valgono esclusivamente per il singolo caso. In pratica, lo Stato ha irresponsabilmente avvallato un percorso ad ostacoli che fa leva sulla burocrazia per disincentivare le richieste di rimborso.

Altra considerazione, il fatto che un giudice di primo grado o appello potrebbe dar ragione ai fornitori che invocano “l’eccessiva onerosità” della richiesta (come previsto nella sentenza citata in premessa) ed indirizzare il cliente ad effettuare l’istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Dogane. Non si esclude inoltre – a seguito di parere legale ricevuto – che in questi casi i Giudici, non essendoci dolo potenziale nelle controparti, possano definire una divisione in parti uguali delle spese processuali, comprese quelle di Cassazione.

Allo stato attuale è pertanto auspicabile – e lo stiamo sollecitando in ogni sede - una presa di posizione più responsabile dello Stato, ipotizzando una soluzione automatica che eviti spese legali totalmente inutili per le imprese e relativo intasamento dei tribunali, introducendo una procedura diretta di rimborso.

Il suggerimento finale che ci sentiamo di dare è quello di inviare una PEC al fornitore con il testo allegato per il blocco della prescrizione ed attenere gli eventuali sviluppi auspicati.

Suggeriamo di valutare se intraprendere una causa civile solo per importi di livello medio-alti, tenuto conto delle potenziali spese processuali. A nostro avviso inoltre, non è necessario farsi assistere da consulenti o società legali specializzate, evitando ulteriori spese.

Allegati:

§  Bozza richiesta rimborso accisa

Interessa a:

§  Ufficio Tecnico

§  Ufficio Produzione ed Energia

Per informazioni:

Baroni Andrea
[email protected]
Tel +39.0721.383.238
Fax +39.0721.383.263



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