Come ormai noto, a seguito di una sentenza della Corte di
Cassazione (n. 27099 del 23 ottobre 2019) pare essersi aperta la possibilità di
richiedere, per i soli
anni 2010 e 2011 (in quanto quelli precedenti ormai caduti
in prescrizione), il rimborso
dell’addizionale provinciale dell’accisa addebitata nella bolletta elettrica,
in quanto ritenuta dalla UE indebitamente versata.
Il tributo è stato poi abolito nel
2012, con la riforma del sistema di imposizione accisa sui consumi di energia
elettrica, proprio perché in contrasto con quanto previsto dall’Unione Europea.
Allo
stato attuale, in attesa di un auspicabile diverso pronunciamento da parte
dello Stato, suggeriamo di inoltrare al fornitore di energia elettrica
utilizzato negli anni 2010 e 2011 una
PEC con lo scopo di interrompere la prescrizione. Qualora
lo riteniate utile, abbiamo predisposto il testo in allegato, ricordandovi che
l’importo da considerare è quello relativo alla sommatoria della voce ”Addizionale enti locali” nelle
fatture del periodo indicato. Per praticità è preferibile a nostro avviso non
indicare l’importo del rimborso nella PEC, come da bozza allegata.
In assenza di un diverso
pronunciamento istituzionale, anticipiamo che essendo per i fornitori già
prescritta la possibilità di richiedere all’Agenzia Delle Dogane la somma da
restituire, la risposta alla vostra istanza di rimborso sarà di rigetto.
Per
tentare di ottenere un effettivo risarcimento, dovrà essere Vostra cura
avviare un’azione legale in
sede civile nei confronti del fornitore, che si dovrà protrarre fino al 3’ grado di giudizio (Cassazione).
Solo con una sentenza favorevole della Cassazione, infatti sarà possibile al
fornitore procedere nei confronti della Agenzia delle Dogane alla richiesta di
risarcimento del tributo ritenuto indebito.
L’avvilente situazione creata dallo
Stato Italiano su questa vicenda, non priva di discriminazioni per le imprese
più piccole e per gli autoproduttori che versano direttamente le accise, ai
quali è già preclusa la possibilità di accedere ai rimborsi, nasce
dall’effettiva indisponibilità delle somme necessarie per far fronte al
rimborso.
In definitiva, in assenza di altre
risoluzioni, lo Stato fa affidamento sul fatto che i clienti disposti ad
arrivare ai tre gradi di giudizio, senza certezza di vedersi riconosciuto, al
termine del percorso, l’effettivo rimborso, siano il minor numero possibile,
anche in ragione delle tempistiche necessarie (almeno 10 anni).
Da tenere in debito conto che le
sentenze della Cassazione - pur facendo tendenza a livello di
giurisprudenza - valgono esclusivamente per il singolo caso. In pratica,
lo Stato ha irresponsabilmente avvallato un percorso ad ostacoli che fa leva
sulla burocrazia per disincentivare le richieste di rimborso.
Altra considerazione, il fatto che un
giudice di primo grado o appello potrebbe dar ragione ai fornitori che invocano
“l’eccessiva onerosità” della richiesta (come previsto nella sentenza citata in
premessa) ed indirizzare il cliente ad effettuare l’istanza di rimborso
direttamente all’Agenzia delle Dogane. Non si esclude inoltre – a seguito di
parere legale ricevuto – che in questi casi i Giudici, non essendoci dolo
potenziale nelle controparti, possano definire una divisione in parti uguali
delle spese processuali, comprese quelle di Cassazione.
Allo stato attuale è pertanto
auspicabile – e lo stiamo sollecitando in ogni sede - una presa di posizione
più responsabile dello Stato, ipotizzando una soluzione automatica che eviti
spese legali totalmente inutili per le imprese e relativo intasamento dei
tribunali, introducendo una procedura diretta di rimborso.
Il suggerimento finale che ci
sentiamo di dare è quello di inviare una PEC al fornitore con il testo allegato
per il blocco della prescrizione ed attenere gli eventuali sviluppi auspicati.
Suggeriamo
di valutare se intraprendere una
causa civile solo per importi di livello medio-alti, tenuto
conto delle potenziali spese processuali. A nostro avviso inoltre, non è
necessario farsi assistere da consulenti o società legali specializzate,
evitando ulteriori spese.
Allegati:
§ Bozza richiesta rimborso accisa
Interessa a:
§ Ufficio
Tecnico
§ Ufficio
Produzione ed Energia
Per informazioni:
Baroni Andrea
[email protected]
Tel +39.0721.383.238
Fax +39.0721.383.263